INPS – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/12 – TUTELA DELLA MATERNITÀ – CONGEDO PARENTALE – VOUCHER PER ACQUISTO DI SERVIZI BABY – SITTING E CONTRIBUTO PER ASILI NIDO – MESSAGGIO N. 14870/2013
Si informa che l’Inps, con il messaggio n. 14870 del 20 settembre 2013, ha fornito indicazioni in merito al pagamento delle strutture eroganti i servizi per l’infanzia così come introdotto dalla la L. n. 92/12, all’art. 4, comma 24, lettera b), in riferimento alla possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, in alternativa al congedo parentale, un contributo economico pari a 300 euro mensili per l’acquisto di servizi di baby-sitting tramite voucher oppure per sostenere gli oneri dei servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di 6 mesi.
La concessione di ale contributo comporta una proporzionale riduzione del congedo parentale.
L’Istituto rammenta che il decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 ha definito le modalità di utilizzo del contributo economico per l’acquisto dei voucher per baby-sitting o per i servizi per l’infanzia, erogato tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
Sulla base delle istruzioni fornite con la circolare Inps n. 48/2013 (cfr. Not. n. 5/2013) e nel relativo bando, le madri lavoratrici, per accedere ai benefici, hanno presentato domanda telematica all’Istituto.
Con riguardo alle lavoratrici che hanno scelto di richiedere il contributo per far fronte agli oneri dei servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia e hanno quindi indicato la struttura erogante tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale, l’Inps precisa che sarà data comunicazione agli “asili nido” interessati dei nominativi delle beneficiarie e dei relativi figli, nonché del numero di mesi di beneficio di ciascuna.
L’Inps, a seguito di regolare fattura, provvederà direttamente al pagamento delle rette scolastiche a favore degli “asili nido”, fino ad un massimo di 300 euro mensili per ogni mese di contributo concesso alla madre lavoratrice beneficiaria e per un massimo di sei mesi.
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