INPS – LEGGE N. 228/2012 – RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – CIRCOLARE N. 120/2013
Si informa che l’Inps con circolare n. 120 del 6 agosto 2013 ha fornito istruzioni circa le disposizioni introdotte in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi dall’art. 1, commi 238-249, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
In particolare, il predetto Istituto ha fornito chiarimenti in ordine:
– alla costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla Cassa pensione per i dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI) ed alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione a tali Casse, senza il diritto a pensione;
– la facoltà di recesso dalla ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29;
– la rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;
– il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, che consente ai soggetti iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un’unica pensione.
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