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08.10.2013 - lavori pubblici

ISTITUZIONE DELLA WHITE LIST DELLA PREFETTURA DI BRESCIA – LE STAZIONI APPALTANTI NON DOVRANNO CHIEDERE LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PER LE IMPRESE ISCRITTE NELL’ELENCO

Si fa seguito a quanto pubblicato lo scorso 26 luglio sul sito internet del Collegio nella sezione “Lavori pubblici”, per comunicare che, dallo scorso 25 settembre 2013, presso la Prefettura di Brescia è stata  istituita la “White List”, ossia l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.

La legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede, per l’efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui all’art. 1 comma 53 della medesima legge, che in ogni Prefettura sia istituito l’elenco suddetto.

L’informativa antimafia, necessaria per poter partecipare alle gare pubbliche, non verrà richiesta nei confronti delle imprese che sono inserite per l’attività per cui è stata disposta l’iscrizione. Il decreto stabilisce infatti che le stazioni appaltanti non devono richiedere la certificazione antimafia nei confronti delle imprese iscritte nella “White List” delle Prefetture.

Si riepilogano brevemente le caratteristiche della “White List” e gli adempimenti da porre in essere da parte delle imprese per essere inserite nell’elenco suddetto.

L’iscrizione nell’elenco è volontaria, ha efficacia per 12 mesi ed è subordinata al rispetto dei requisiti posti dal Codice Antimafia – decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  – in merito a assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice stesso e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

La Prefettura competente cui chiedere l’iscrizione è quella dove l’impresa detiene la sede legale.

La domanda di iscrizione, nella quale deve essere specificato il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione medesima, deve essere presentata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società alla competente Prefettura, anche per via telematica.

L’istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all’indirizzo sicurezza.prefbs@pec.interno.it, specificando nell’oggetto richiesta iscrizione in “white list”.

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l’insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l’istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.

L’iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell’art.53 della legge 190/2012:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporto per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

L’impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco. L’impresa può richiedere di permanere nell’elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

L’elenco con le relative iscrizioni disposto dalla Prefettura di Brescia è reso pubblico e consultabile sul corrispondente sito istituzionale http://www.prefettura.it/brescia nella sezione “Amministrazione Trasparente – White List”.

Gli uffici del Collegio Costruttori rimangono a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.


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