AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 22% – CHIARIMENTI
La Legge 9 agosto 2013, n. 99 ha stabilito l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre 2013.
Le aliquote ridotte del 4% (prevista, tra l’altro, per la cessione delle abitazioni prima casa) e 10% (stabilita, ad esempio, per le prestazioni di servizi, effettate mediante appalto, per il recupero edilizio dei fabbricati) non hanno subito maggiorazioni.
Effettuazione delle operazioni: acconti
Per individuare la corretta aliquota IVA applicabile per le operazioni eseguite a partire dal 1° ottobre 2013, occorre far riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, in base ai criteri generali stabiliti dall’art.6 del D.P.R. 633/1972.
In merito, si ricorda che le operazioni si intendono effettuate al momento:
– della consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili;
– della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di beni immobili;
– del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (es. appalto – subappalto);
– dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.
Per quanto riguarda gli acconti e le eventuali fatture anticipate l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, o fatturato, alla data della fattura o del pagamento.
Di conseguenza gli acconti pagati fino al 30 settembre 2013, per i quali si è resa applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 21%, non dovranno subire regolarizzazioni: la maggiore aliquota del 22% verrà applicata al saldo, ovvero ad altri eventuali acconti, pagati successivamente a tale data.
Analogamente, per le fatture emesse entro il 30 settembre 2013, prima della consegna del bene o del pagamento del corrispettivo, l’IVA è dovuta con l’aliquota del 21%, mentre per le quelle rilasciate a partire da tale data, si applica l’IVA al 22%.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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