LL.PP. – DIVIETO DI DESIGNAZIONE A CASCATA NEI CONSORZI
(CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 20 maggio 2013, n. 14)
Il consorzio, concorrente ed aggiudicatario di una procedura pubblica, può avvalersi delle prestazioni di un’im¬presa cooperativa in esso associata e specificamente designata in sede di gara e, in tal caso, l’impresa indicata può eseguire i lavori pur essendo priva dei requisiti di qualificazione tecnica. Tale impresa, tuttavia, non può avvalersi di un’ulteriore impresa – a sua volta, in essa associata – altrimenti si potrebbe innescare un meccani¬smo di designazioni a catena destinato a beneficiare non il consorzio concorrente e le imprese cooperative in esso associate, ma, in ipotesi, anche soggetti terzi non concorrenti direttamente alla gara, né in questa pun-tualmente designati, secundum legem, dal concorrente risultato aggiudicatario, quali materiali esecutori dei la¬vori. Tuttavia, se l’indicazione di una sub-affidataria non è legittima, vitiatur sed non vitiat, nel senso che tale operazione non impedisce di conservare legittimamente l’aggiudicazione in capo al consorzio, purché questi abbia provveduto ad indicare, in sede di offerta, l’impresa consorziata da cui sarebbero stati eseguiti i lavori stessi. E questo, infatti, l’unico specifico adempimento imposto dall’art. 37, comma 7, codice degli appalti, con conseguente irrilevanza dei comportamenti posti in essere sul punto dalla consorziata designata.
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