CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) – PROROGA VALIDITA’
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) – PROROGA VALIDITA’
Si ricorda che la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E’ necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE (prima C, CE, D e DE).
Per il trasporto merci è obbligatoria dal 10 settembre 2009.
Dal 18 aprile 2013, al momento del rilascio o del rinnovo della CQC, non viene più rilasciata una nuova tessera, ma la patente con l’aggiunta del codice 95 sul retro di essa. Si ha quindi un’unica patente, chiamata Patente CQC, nella quale sono segnate le patenti possedute, il tipo di CQC e le relative scadenze.
Il conducente deve avere sempre con sé la CQC (ovvero la patente integrata con il codice 95) che deve poter essere esibita insieme agli altri titoli di viaggio agli organi di controllo che ne facciano richiesta.
Esenzioni
Fra le attività di guida esentate dall’obbligo di possesso della CQC vi è quella dei veicoli adibiti al trasporto in conto proprio, ovvero che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Attenzione però perché, per quanto riguarda le esenzioni riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, i ministeri competenti hanno chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo, pur munito di licenza al trasporto in conto proprio, sia svolta a titolo professionale.
La carta di qualificazione è invece sempre obbligatoria per il trasporto in conto terzi.
Se il dipendente non è inquadrato con mansioni di autista, in caso di violazioni al Codice della strada, l’eventuale decurtazione dei punti verrà effettuata sulla patente di guida anche se il dipendente possiede la CQC.
Per i dipendenti delle imprese edili che svolgono, in base alle mansioni attribuite, attività di guida, è opportuno che ciò sia adeguatamente dimostrabile in sede di controllo da parte degli organi di Polizia.
Si suggerisce pertanto di tenere a bordo del veicolo una copia del proprio contratto di lavoro al fine di poter dimostrare, in sede di controllo, l’inquadramento anche come autista.
Proroga della validità della CQC
Con decreto del Capo Dipartimento per i trasporti terrestri del 6 agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto scorso, è stato modificato il decreto 17 aprile 2013 in materia di scadenza di validità della CQC.
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GU.
Fermo restando la possibilità di richiedere la CQC per documentazione, per il trasporto di persone fino al 9 settembre 2013 e per il trasporto di cose fino al 9 settembre 2014, il decreto dispone che la qualificazione CQC, rilasciata ai sensi dell’art. 3 del Decreto 17.04.2013, ha validità:
– fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone
– fino al 9 settembre 2016 per il trasporto di cose.
Pertanto, la validità della CQC (5 anni) è stata prorogata, in analogia con quanto avvenuto in altri Stati comunitari.
Per i conducenti che abbiano già provveduto a frequentare i corsi di formazione periodica ovvero per coloro che li seguiranno successivamente alla data di pubblicazione del decreto 6 agosto 2013, si applicheranno le disposizioni contenute nel decreto citato, al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all’art. 17 del d.lgs. 286/2005 s.m.i.
Di conseguenza i corsi sostenuti sono da considerarsi utili a rinnovare la validità della CQC fino al 9/9/2020, per il trasporto di persone, e fino al 9/9/2021, per il trasporto di cose.
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