CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO DEL FARE – ANALISI DELLE PRINCIPALI MISURE FISCALI
Sul supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n.194, del 20-8-2013, è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, cosiddetto Decreto Fare.
Di seguito si riporta un breve commento delle principali misure inerenti la fiscalità edilizia.
Modifiche alla responsabilità solidale fiscale
L’art.50 del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013, conferma l’eliminazione dell’IVA dall’ambito applicativo della responsabilità solidale fiscale (disciplinata dall’art.35, co.28-28ter, del D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006).
Per ciò che concerne, invece, il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto la disciplina sulla solidarietà continua ad applicarsi secondo le modalità oggi vigenti.
Pertanto, con riferimento alle ritenute, vengono confermate:
– l’operatività della responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e il regime sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro) in capo al committente, qualora siano riscontrate inadempienze in capo all’appaltatore o al subappaltatore,
– la limitazione della responsabilità solidale all’ammontare del corrispettivo dovuto,
– l’esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche (di cui all’art.3, co.33, del D.Lgs. 163/2006),
– la possibilità, per il committente e per l’appaltatore, di evitare, rispettivamente, la sanzione e la responsabilità solidale, in caso di acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione (autodichiarazione o asseverazione) attestante il corretto assolvimento degli adempimenti, già scaduti, connessi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti.
A quest’ultimo riguardo è stata scongiurata la definitiva approvazione della procedura telematica, basata sul rilascio del Documento Unico di regolarità tributaria DURT, che, in base al testo licenziato dalla Camera, avrebbe richiesto alla imprese:
■ l’inserimento periodico, in un apposito Portale informatico messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, di dati relativi alle retribuzioni, contributi e imposte dovute,
■ la necessità di inoltrare un’istanza telematica, prima di effettuare il pagamento di ogni corrispettivo contrattuale, diretta ad ottenere il rilascio, da parte dell’Agenzia delle Entrate provinciale, del DURT, attestante la regolarità fiscale del destinatario del pagamento stesso (appaltatore/subappaltatore). In assenza di tale certificazione telematica, sarebbe scattata la solidarietà fiscale in capo all’appaltatore, e le sanzioni per il committente, qualora gli stessi avessero provveduto comunque al pagamento dei corrispettivi contrattuali.
E’ evidente che tale soluzione avrebbe complicato ancor di più la gestione amministrativa dell’appalto e incrementato il rischio del blocco dei pagamenti contrattuali, risultando, tra l’altro, del tutto inefficace anche come strumento di contrasto all’evasione. Il DURT, infatti, sarebbe stato rilasciato sì da un organismo terzo (l’Agenzia delle Entrate), ma non a seguito di un controllo preventivo sulla posizione del soggetto interessato, quanto piuttosto sulla base di informazioni fornite direttamente da quest’ultimo, garantendo, quindi, la stessa attendibilità delle informazioni dell’attuale autocertificazione.
In linea generale, permangono comunque le criticità legate all’applicazione pratica delle disciplina della solidarietà, seppur circoscritta al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori impiegati nell’appalto. L’intera normativa, infatti, continua a mettere a rischio la continuità dei pagamenti contrattuali e non assicura alcuna efficacia nei controlli fiscali, tenuto conto che le imprese non sono dotate dei poteri di verifica che fanno capo solo all’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, il Governo si è impegnato a trovare una soluzione nell’ambito dell’adozione della delega fiscale, di prossima approvazione.
Defiscalizzazione nuove infrastrutture strategiche
L’art.19, co.3, interviene sulla defiscalizzazione delle opere da realizzare in project financing, senza contributi pubblici (di cui all’art.33 del DL 179/2012 -legge 221/2012).
In particolare, anche a seguito della conversione del provvedimento nella legge 98/2013:
– viene abbassato, da 500 milioni a 200 milioni di euro, l’importo minimo delle opere realizzabili in project financing con il meccanismo della defiscalizzazione,
– viene limitato il meccanismo alle nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016.
Pertanto, sempre in via sperimentale, la realizzazione, con contratti di partenariato pubblico-privato, di infrastrutture strategiche di importo superiore ai 200 milioni di euro che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, permette al titolare del contratto di fruire di un credito di imposta IRES e IRAP e dell’esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.
Resta fermo che:
– il credito d’imposta, riconosciuto ai soggetti titolari dei relativi contratti di partenariato pubblico/privato (comprese le società di progetto), spetta nella misura massima pari al 50% del costo dell’investimento connesso alla realizzazione delle infrastrutture,
– sono ammesse al beneficio le opere di importo superiore a 200 milioni di euro, per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia accertata (dal CIPE) la non sostenibilità del piano economico/finanziario,
– l’agevolazione consiste in un credito d’imposta a valere sull’IRES/IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera.
Il CIPE, con proprie delibere, individuerà l’elenco delle opere che possono accedere alla defiscalizzazione, definendone, in particolare per ciascuna di esse, l’importo dell’agevolazione in funzione del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario. Si evidenzia, inoltre, che tali agevolazioni sono riconosciute in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Viene specificato, infine, che tali misure sono alternative a quelle previste dall’art.18 della legge 183/2011, che prevede la defiscalizzazione (IRES, IRAP ed IVA) per le nuove infrastrutture (senza limiti di importo) da realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed in sostituzione parziale od integrale degli stessi.
Seppur vada valutato positivamente l’abbassamento della soglia del valore minimo delle opere (da 500 milioni a 200 milioni di euro) che possono accedere ai benefici fiscali, si evidenzia che l’ambito applicativo della disposizione resta comunque limitato alle nuove infrastrutture strategiche.
Misure sulla riscossione dei debiti tributari
L’art.52 modifica la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico.
In particolare, sono previsti:
– la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di rateizzazione (pari ad un massimo di 72 rate mensili) concesso da Equitalia per il pagamento dei debiti fiscali, ai soggetti in comprovata e grave situazione di difficoltà economica, intendendosi per tale una situazione per la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione ordinaria e possibilità di assolvere al pagamento del debito con una rateizzazione più lunga (sino a 120 rate).
In sostanza, in questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione del debito si allunga da 6 a 10 anni. Stesso ampliamento viene concesso anche nel caso di rinnovo della dilazione, in caso di accertata persistenza della grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario,
– l’incremento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, passano a 8 rate anche non consecutive.
Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno stabilite le modalità attuative di tali modifiche e i meccanismi di monitoraggio degli effetti da queste prodotti,
– l’aumento, da 20.000 a 120.000 euro, dell’ammontare minimo del debito per il quale si può procedere con l’espropriazione degli immobili, con esclusione in ogni caso dell’abitazione principale del contribuente (ad eccezione delle abitazioni di lusso come definite dal D.M. 2 agosto 1969 e, comunque di quelle classificate nelle categorie catastali A/8 ville e A/9 castelli e palazzi di pregio artistico e storico).
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