INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA – DECRETO INTERMINISTERIALE 18 APRILE 2012 – CIRCOLARE. N. 113/2013
Si informa che l’Inps con circolare n. 113 del 25 luglio 2013, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente oltre che sul sito dell’Istituto, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche ed integrazioni la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). A tal proposito si rammenta che l’invio telematico delle certificazioni di malattia è stato introdotto dal “Disciplinare tecnico” allegato al Decreto 26 febbraio 2010, recante e successivamente modificato dal Decreto 18 aprile 2012, del Ministero della Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e dell’Economia e delle Finanze.
Nello specifico, la circolare in esame segnala che le principali novità introdotte dal citato provvedimento riguardano:
– il “Servizio per la comunicazione di inizio ricovero”, che consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’Inps la comunicazione di inizio ricovero, previo inserimento del codice fiscale del lavoratore. La trasmissione prevede la ricezione della conferma della accettazione dell’invio e l’assegnazione, da parte dell’Istituto, del numero di protocollo univoco (PUCIR), consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero, da consegnare al lavoratore, anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici. Nelle modalità già in uso per il certificato di malattia telematico sono messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero;
– il “Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione”, che consente alle aziende sanitarie di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra struttura sanitaria, e, inoltre, al medico ospedaliero, autorizzato dalla struttura sanitaria, di riprendere la comunicazione di inizio ricovero (attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero, recuperato dal software gestionale della struttura sanitaria, e il codice fiscale del lavoratore) e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.
L’accettazione, tramite SAC, del certificato di malattia in sede di dimissione da parte dell’Inps comporta la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato medesimo (PUC).
Successivamente, il sistema software gestionale della struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio della copia cartacea del certificato al lavoratore. Tale adempimento ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore medesimo.
L’Inps evidenzia altresì che gli elementi che costituiscono il certificato sono stati implementati di nuovi campi, fra i quali, in particolare: la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (medico Servizio Sanitario Nazionale/libero professionista); l’indicazione di evento traumatico e la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’art. 42 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi); la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta; la possibilità di indicare, oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare, anche quella in regime di pronto soccorso; la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
Con riferimento alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle strutture sanitarie, le Regioni (ai sensi del comma 3 del menzionato art. 1) dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi.
Nelle more, continueranno ad essere redatti dalle strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea.
In tali ipotesi, i lavoratori assicurati all’Inps, aventi diritto all’indennità di malattia, dovranno provvedere, ai sensi della vigente normativa, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’Istituto (certificato contenente prognosi e diagnosi) ed al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).
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