MINISTERO DEL LAVORO -INPS – LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI ETÀ, DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI E DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO – INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE – CIRCOLARE DICASTERO N. 34/2013 E CIRCOLARE INPS N. 111/2013 E MESSAGGIO N. 12212/2013
Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 34 del 25 luglio 2013 e l’Inps con circolare n. 111 del 24 luglio 2013 e messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013, hanno fornito istruzioni ai fini dell’applicazione degli incentivi previsti dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, in favore dei datori di lavoro che assumono le seguenti categorie di lavoratori:
– uomini e donne con almeno cinquanta anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali dell’Unione europea, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, occupate nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e), del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (cioè, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera, in sfavore della donna, di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere);
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
1) Istruzioni del Ministero del Lavoro
In primo luogo, la circolare ministeriale n. 34/2013, riprodotta in allegato, rimarca che, ai sensi delle norme sopra richiamate, i benefici di cui trattasi consistono nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione ad assunzioni, con contratto di lavoro subordinato, a partire dal 2013, delle previste categorie.
Tali incentivi, di durata variabile a seconda della tipologia del contratto di lavoro, si applicano non soltanto ai contributi sociali dovuti all’Inps, ma anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail.
In merito ai requisiti soggettivi dei lavoratori individuati dalle disposizioni in argomento, il Ministero del Lavoro evidenzia quanto segue.
Lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi
Considerato che il legislatore, nel riferirsi alla nozione di disoccupazione, richiama la disciplina della disoccupazione di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il lavoratore deve essere un disoccupato registrato presso il Centro per l’impiego competente per domicilio e la durata della disoccupazione deve essere superiore a dodici mesi, in base alle regole fissate dagli articoli 2 e 4 dello stesso decreto legislativo.
Donne di qualsiasi eta’, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18), lettera e), del Regolamento (ce) n. 800/2008
La circolare in esame rimarca che:
– tenuto conto del disposto del Decreto Ministeriale 20 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 20, comma 5-ter, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai fini della valutazione della presenza della condizione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito” da almeno sei mesi, occorre considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi, ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917), con remunerazione annua superiore a € 8.000, o una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a € 4.800. L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 181/2000 e, quindi, la condizione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione della donna presso il Centro per l’impiego;
– il secondo dei requisiti (cioè, la residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali dell’Unione europea) deve intendersi riferito ad una area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per l’Italia. Per il periodo 2007-2013 la carta è stata definita con decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, all’indirizzo: http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp
recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 marzo 2008. Si segnala che nella citata nota non sono riportate aree ubicate nella Provincia di Brescia.
-In alternativa al requisito da ultimo indicato, è previsto che l’incentivo trova applicazione per le donne, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in relazione ad impieghi nelle aree di cui all’art. 2, punto 18), lettera e), del Regolamento (CE) 800/2008. La norma fa riferimento, da una parte, a settori, e, dall’altra, a specifiche professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.
In proposito, il Decreto Interministeriale 16 aprile 2013 (in corso di registrazione) stabilisce che alla individuazione dei suddetti settori e professioni si provvede, per l’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (sono attualmente in fase di definizione i decreti relativi agli anni 2013 e 2014).
Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti
Nel richiamare quanto già affermato circa la nozione di “impiego regolarmente retribuito” alla base del Decreto Ministeriale 20 marzo 2013, la circolare in discorso fa presente che per tale categoria di lavoratrici occorre considerare il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), con remunerazione annua superiore a € 8.000, o una attività di lavoro autonomo dalla quale derivi un reddito annuo lordo superiore a € 4.800. Anche in questa ipotesi si prescinde dalla registrazione presso il Centro per l’impiego.
Al paragrafo 3 (“Requisiti oggettivi”), la circolare ministeriale osserva che, secondo il comma 11 dell’art. 4 della Legge n. 92/2012, le disposizioni dettate dai commi 8-10 dello stesso articolo si applicano nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008.
In proposito, viene precisato che:
– il predetto riferimento costituisce condizione di legittimità della disciplina di cui trattasi in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e, quindi, rende il regime compatibile con la citata disciplina e vale ad escludere la necessità di una notifica del regime stesso ai sensi dell’art. 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
– atteso che le definizioni adottate in merito alle condizioni soggettive dei lavoratori la cui assunzione sia agevolata sono tali da essere ricomprese nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’art. 2, punto 18), del Regolamento (CE) n. 800/2008, e l’intensità di aiuto è inferiore a quella massima consentita dall’art. 40 del medesimo Regolamento, il richiamo sopra evidenziato introduce l’ulteriore elemento dell’incremento netto del numero di lavoratori dipendenti della impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (requisito questo non necessario laddove il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, e non in seguito a licenziamento per riduzione del personale);
– il riferimento alla disciplina in materia di aiuti di stato, inoltre, limita il campo di applicazione dell’incentivo ai soli datori di lavoro che esercitano attività economica, nell’ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall’organizzazione aziendale. Restano pertanto esclusi dai benefici in parola i datori di lavoro domestico.
2) Istruzioni dell’Inps
L’inps Con circolare n. 111 del 24 luglio 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha fornito le indicazioni relative al nuovo incentivo previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, della L. n. 92/12 per le assunzioni di uomini e donne con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi e, con la pubblicazione del messaggio Inps n. 12212/13, di donne di qualunque età prive di impiego da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi ed appartenenti a particolari aree.
In particolare, la nuova misura incentivante, che decorre dal 1 gennaio 2013, interessa le seguenti categorie di lavoratori:
– uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi” . In relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego; l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e “prive” di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L’agevolazione, consistente nella riduzione pari al 50% della contribuzione datoriale, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, le assunzioni a tempo determinato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato ed ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine.
Nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l’incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.
Gli incentivi all’assunzione di lavoratori over 50 sono subordinati alla verifica della:
– regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
– osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
– territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
– applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
– condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Relativamente alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, l’Inps precisa che l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50 realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
– dimissioni volontarie del lavoratore;
– invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
– pensionamento per raggiunti limiti di età;
– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
– licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa, invece, il lavoratore sostituito.
Per richiedere l’incentivo va inoltrata all’Inps una comunicazione telematica, utilizzando il modulo, denominato “92-2012” reperibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell’invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l’agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l’esito dell’istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice “55”.
Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, più in particolare, la propria posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”. I datori di lavoro ammessi all’incentivo denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale il codice unico, valido per tutte le tipologie di lavoratori agevolati, “55”, che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
L’incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall’Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
Alla circolare 111/13, arricchita di molteplici esempi esplicativi, a cui si fa preciso rinvio per una maggior conoscenza, ha fatto seguito, come inizialmente evidenziato, l’allegato messaggio Inps n. 12212/13 che ha recepito, a parziale scioglimento della riserva formulata dalla suddetta circolare Inps 111/13, i chiarimenti contenuti nella circolare n. 34/13 del Ministero del lavoro, anch’essa allegata, in merito alla locuzione legislativa “privo di impiego regolarmente retribuito”.
In conformità al decreto 20 marzo 2013 ed ai chiarimenti della circolare ministeriale 34/13, a cui si fa esplicito rinvio, deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):
– non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
– né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
La situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto, non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.
In virtù delle precisazioni ministeriali, quindi, i datori di lavoro interessati potranno applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi“ ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Rimane però ancora preclusa, in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale, l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.
I quesiti di interesse generale in materia di incentivi e le relative risposte fornite dalla Direzione Centrale Entrate sono pubblicati come FAQ nel portale dell’Istituto e accessibili seguendo il percorso: informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Incentivi all’assunzione> consulta le faq; sono raggruppate per tipologia di incentivo e contraddistinte da un numero che le identifica in base all’ordine cronologico complessivo di pubblicazione.
I datori di lavoro ed i loro rappresentanti, conferma l’Inps con l’ulteriore allegato messaggio n. 12849/13, potranno inoltrare quesiti alle Sedi competenti avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Nel caso in cui il quesito fosse di interesse generale ed esterno, la risposta fornita dalla Sede al datore di lavoro sarà pubblicata – a cura della Direzione Centrale Entrate.
Le FAQ pubblicate rappresentano la posizione della Direzione Generale dell’INPS sull’argomento trattato.
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