LAVORATORI NEOCOMUNITARI CROATI – REGIME TRANSITORIO – CIRCOLARE INTERMINISTERIALE N. 4175/13
Il Governo Italiano ha deciso di avvalersi del regime transitorio di 2 anni prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia, entrata a far parte dell’Unione europea dal 1° luglio del 2013.
Con l’entrata nell’Unione europea, pertanto, ai cittadini croati sono applicabili le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione nell’Ue di cui al D.Lgs. n. 30/2007, attuativo della direttiva 2004/38/CE (cfr. Not. n. 5/2007).
Si informa quindi che con circolare congiunta n. 4175/13 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno, è stato reso noto che il Governo Italiano, stante la particolare situazione del mercato del lavoro interno, ha deciso di avvalersi del regime transitorio di 2 anni (Allegato V dell’Atto di adesione) prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato per i cittadini croati.
Le limitazioni non attengono il lavoro autonomo e le seguenti categorie di lavoratori :
– lavoratori di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98 (cfr. Not. n. 10/2000), che possono entrare in Italia al di fuori delle quote, con eccezione dei lavoratori specializzati distaccati in Italia (lettera g), e dei lavoratori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto (lettera i), per i quali è comunque necessario il rilascio del nulla osta ma non la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
– ricercatori (art. 27-ter);
– lavoratori altamente qualificati (art. 27-quater);
– lavoratori stagionali (art. 24);
– lavoratori domestici.
Per l’assunzione di tali lavoratori, quindi, dovranno rispettarsi gli ordinari adempimenti previsti dalla vigente normativa lavoristica, ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007. Le eventuali richieste di nulla osta si intenderanno archiviate, così come le richieste inerenti la procedura di emersione.
In ogni caso, le restrizioni non saranno applicabili ai cittadini croati che, in possesso di permesso di soggiorno che abilita al lavoro subordinato (quindi anche per attesa occupazione), risultino regolarmente occupati, alla data del 1° luglio 2013, per un periodo non inferiore a 12 mesi.
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