01.07.1999 - economia

EDILIZIA AGEVOLATA – RINEGOZIAZIONE TASSO MUTUI

EDILIZIA AGEVOLATA – RINEGOZIAZIONE TASSO MUTUI EDILIZIA AGEVOLATA – RINEGOZIAZIONE TASSO MUTUI

Si ritiene utile richiamare l’attenzione su due distinte norme di legge, di recente emanazione, dai contenuti assai simili tra loro e la cui attuazione potra’ avere importanti riflessi, nel medio periodo, per l’edilizia agevolata.
Si tratta dell’articolo 10 della legge 30 aprile 1999 n. 136  e dell’articolo 29 della legge 13 maggio 1999 n. 133 i quali prevedono la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni (c.d. “tasso d’usura”) determinato ai sensi della legge n.108/96 e calcolato, attualmente, nella misura del 5,09%.
Sul piano pratico, grazie all’applicazione di queste norme, i beneficiari e gli enti concedenti i mutui di edilizia agevolata erogati sino a quando i tassi di interesse erano a livelli maggiori di quelli attuali, potranno beneficiare di una riduzione del tasso sino ad oggi corrisposto secondo condizioni estremamente facilitate sia in termini di costi che di procedure. Cio’ si tramutera’ in un risparmio non solo per il beneficiario, ma anche per lo Stato e le Regioni che, secondo le norme attualmente vigenti per l’edilizia agevolata, intervengono con un contributo in conto interessi proporzionale al reddito dell’acquirente. Per fare un esempio delle economie attuabili si ricorda che per gli interventi della legge n.166/75 lo Stato corrisponde un tasso di interesse definitivo nella misura pari a circa il 20% e provvisorio nella misura di circa il 15%. Il settore delle costruzioni e’ interessato alla rinegoziazione soprattutto con riferimento all’utilizzo delle economie da essa derivanti che, dovrebbero essere mantenute al settore dell’edilizia residenziale anche per garantire la necessaria continuita’ operativa dopo la cessazione della contribuzione ex-Gescal e l’assenza di specifici stanziamenti di bilancio. Nel merito dei contenuti si fa presente che mentre l’articolo 10 della legge 136 adotta una formulazione generica richiamando l’edilizia agevolata e quella sovvenzionata, l’articolo 29 della legge 133 e’ assai piu’ specifico in quanto cita tutte le leggi attraverso cui lo Stato e le Regioni hanno operato nel settore dell’edilizia agevolata dal 1971 in poi. Nel medesimo articolo vengono altresi’ indicate le modalita’ operative attraverso cui si articolera’ la rinegoziazione dei tassi. Entro il 17 luglio prossimo dovra’ essere emanato un decreto interministeriale (tesoro e lavori pubblici) nel quale saranno indicate le modalita’ attraverso cui i soggetti concedenti i contributi (Stato, Regioni) ed i mutuatari, anche disgiuntamente, potranno chiedere la rinegoziazione del tasso. Relativamente al termine per l’emissione del decreto, alla cui predisposizione stanno gia’ lavorando i competenti Ministeri anche attraverso la consultazione delle Regioni, delle organizzazioni degli operatori (tra cui l’ANCE) e dell’ABI, si fa presente che esso difficilmente sara’ rispettato anche in considerazione del fatto che il decreto sara’ sottoposto al parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, nonche’ alle registrazione della Corte dei Conti.


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