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27.09.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – DECRETO LEGGE N. 76/2013 – CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 35/2013

Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 35 del 29 agosto 2013, disponibile sul sito del Collegio in calce alla alla presente nota, ha fornito indicazioni operative in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in L. n. 99/2013, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti”.
Nel fare riserva di una successiva ed approfondita disamina degli aspetti più rilevanti indicati nella circolare ministeriale, si segnala che sono state pienamente recepite alcune importanti richieste presentate dall’Ance.
La prima riguarda, oltre alla conferma dell’abrogazione della disposizione di cui all’art. 7 della L. n. 604/66 che consente, dunque, di non effettuare la procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), per interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, anche la precisazione operata dal Ministero, su espressa richiesta dell’Ance, che la dizione contenuta nella norma si riferisce “alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle diverse fasi lavorative e chiusura del cantiere”.
La seconda, invece, riguarda il delicato aspetto della responsabilità solidale negli appalti di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, sul quale il Governo ha già approvato l’Ordine del Giorno 9/1458/13, di cui alla Comunicazione Ance del 26/08/2013. In merito, infatti, il nuovo testo normativo sembrava aver esteso tale regime solidaristico anche ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo, circostanza questa che letteralmente intesa, avrebbe suscitato notevoli criticità.
Il Ministero pertanto, sulla base dei chiarimenti e delle richieste puntuali dell’Ance, ha specificato che: “la ratio sottesa all’istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo, sia limitato sostanzialmente ai co.co.co/co.co.pro impiegati nell’appalto e non anche ai lavoratori che sono tenuti, in via esclusiva, all’assolvimento di tali oneri”.


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