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23.07.2013 - lavori pubblici

PROROGA A FINE 2013 DELL’OBBLIGO DI RIVOLGERSI A CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA PER APPALTARE LAVORI NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Nella legge n. 71 del 24/6/2013, di conversione del Decreto Legge n. 43/2013, è stato disposto lo slittamento al 31/12/2013 dell’obbligo di ricorrere alle Centrali Uniche di Committenza, già fissato a fine aprile 2013. L’obbligo riguarda la possibilità di appaltari i lavori per i comuni fino a 5.000 abitanti.

La norma, però, ancorchè approvata a giugno, è andata già in vigore dallo scorso aprile. A causa dello stallo politico dei primi mesi dell’anno, non è stato possibile intervenire tempestivamente per avviare l’operazione di rinvio dei termini. Così l’emendamento introdotto nella legge di conversione contiene, oltre alla proroga, anche una mini-sanatoria: sono «fatti salvi» i bandi avviati tra il primo aprile e l’entrata in vigore della legge di conversione, per i quali restano di fatto in vigore le vecchie regole. Chi ha utilizzato le centrali di committenza non è, allora, esposto al rischio di contenzioso e può tranquillamente procedere con l’iter di gara.

Questa nuova scansione temporale risolve temporaneamente la questione dei problemi legati all’obbligo. In questo modo viene allineato il termine per l’attivazione della centrale unica di committenza con il termine entro il quale, secondo la legge, i Comuni dovranno gestire molte delle loro funzioni in maniera associata.

Testo del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 97 del 26 aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.»
(GU n.147 del 25-6-2013)

Art. 5-ter

Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti

1. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


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