SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – MINISTERO DEL LAVORO – FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOSPESI DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA – CIRCOLARE N. 37/2013
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – MINISTERO DEL LAVORO – FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOSPESI DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA – CIRCOLARE N. 37/2013
Con circolare n. 37 del 10 giugno 2013, che si pubblica in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori precisazioni circa gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito.
A tal proposito, con precedente interpello n. 16/2013 del 22 maggio 2013 , lo stesso Dicastero aveva espressamente riconosciuto la possibilità di far rientrare nell’ambito dei corsi di formazione/riqualificazione erogabili ai lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 4, comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ,anche la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro , con la sola eccezione di quella, c.d. iniziale, da somministrare una tantum alla costituzione del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 37, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modifiche/integrazioni). Tale norma dispone che i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decadono dal trattamento qualora rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione, ovvero non lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivo.
Come sottolineato dal Ministero del Lavoro, la possibilità di erogare la formazione obbligatoria sulla sicurezza anche ai lavoratori sospesi costituisce una deroga all’art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008, a norma del quale tale formazione va svolta durante l’orario di lavoro.
Facendo riferimento e seguito al predetto interpello, il Ministero del Lavoro ha ora chiarito che, ferma restando, in linea di principio, la possibilità di erogare la formazione in materia di salute e sicurezza anche ai lavoratori sospesi:
– è comunque necessario che sussistano, a monte, tutti i presupposti perché sia legittimamente operata la sospensione dell’attività lavorativa;
– conseguentemente, eventuali condotte strumentali finalizzate a richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali al solo scopo di effettuare attività formative obbligatorie con risorse pubbliche, ove accertate, saranno oggetto di comunicazione all’Autorità Giudiziaria, inte-grando fattispecie penalmente rilevanti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941