Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
23.07.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITÀ – PROROGA DEL PERIODO PER ULTERIORI 12 MESI – CIRCOLARE N. 20/2013

Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 20 del 6 giugno 2013, pubblicata in calce alla presente nota, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle ipotesi di crisi aziendale ai sensi dell’ art. 1 del D.L. 249/04, convertito in L. n. 291/04 che, come noto, comporta la cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi ed il relativo trattamento straordinario di integrazione salariale.
In tali casi, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi a patto che nei primi dodici mesi sia stato eseguito il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali, al fine di favorire la ricollocazione, e la formazione per il reinserimento dei lavoratori in esubero.
Per poter usufruire della disposizione normativa in esame, le imprese, in sede di consultazione sindacale, dovranno presentare, eventualmente d’intesa con gli Enti locali, un piano biennale che preveda in modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento; viceversa, non potranno rientrare in tale disciplina i piani di gestione del personale da attuarsi in un arco temporale di dodici mesi.
Con la nota in oggetto il Dicastero ha, inoltre, evidenziato che, nell’ambito di un piano di gestione degli esuberi, articolato su un periodo di ventiquattro mesi, il trattamento di Cigs per il primo anno non potrà essere autorizzato per l’intero periodo dei 12 mesi nel caso in cui l’azienda richiedente abbia beneficiato di altri periodi di integrazione salariale nel quinquennio, fino al raggiungimento del computo massimo dei 36 mesi.
Il secondo anno potrà essere autorizzato, nel caso in cui il Ministero del Lavoro, per il tramite dei locali organi ispettivi, abbia accertato che, nell’arco del periodo già autorizzato, sia stato dato, dall’impresa, concreto avvio al piano di gestione delle eccedenze occupazionali rimodulato al periodo di integrazione salariale autorizzato.

Ministero del Lavoro

Roma, 6 giugno 2013

Circolare n. 20

Oggetto: Art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge del 3 dicembre 2004, n. 291
Il decreto legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito in legge n. 291 del 3 dicembre 2004, dispone, all’articolo l, che nelle ipotesi di crisi aziendale che determini la cessazione dell’attività del!’ intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato per un periodo .fino a dodici mesi nel caso di programmi che comprendono la formazione ave necessaria, finalizzati alla ricollocazione di lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.
Con la sopra ripm1ata norma il legislatore ha voluto introdurre una fattispecie di crisi aziendale che, pur richiamandosi al più ampio genus delle fattispecie di cui all’articolo 1 delle legge 223/91 e all’articolo 2 del decreto ministeriale dell’8.12.2002, introduce, per le aziende in cessazione di attività totale o parziale, l’elemento di un piano di gestione delle eccedenze occupazionali che possa articolarsi su un arco temporale più ampio rispetto ai 12 mesi previsti dal richiamato articolo 1 della legge n. 223/91.
La norma sopra richiamata disciplina, in effetti, l’ipotesi di un programma di crisi aziendale che ha determinato la cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività della stessa ovvero di uno o più stabilimenti o parte degli stessi, supportato da interventi mirati in particolare alla gestione dei lavoratori che risultino in esubero a seguito della crisi aziendale, da realizzarsi nell’arco di un biennio.
L’intervento normativa diretto alle imprese in cessazione parziale o totale dell’attività introduce, pertanto, la possibilità di tutelare i lavoratori con il trattamento di integrazione salariale erogato per un arco temporale più ampio rispetto ai dodici mesi previsto dalla normativa a regime proprio per favorire la ricollocazione degli stessi riconoscendo, oltre al trattamento di cui ali’ articolo 1 della legge n. 223/91, la proroga del trattamento per ulteriori dodici mesi ove venga accertato che l’impresa abbia concretamente dato avvio al concordato piano di gestione degli esuberi delle eccedenze con azioni dirette al ricollocamento e alla fom1azione per il reinserimento nel mercato del lavoro.
Le imprese che intendono avvalersi della disposizione normativa sopra richiamata in sede di consultazione sindacale devono presentare, eventualmente d’intesa con gli Enti locali, un piano biennale che preveda in modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali. Pertanto, non potranno rientrare nella norma di cui trattasi i piani di gestione del personale esuberante da attuare in un arco temporale di 12 mesi.
Detti piani saranno valutati secondo le disposizioni impartite dall’articolo 2, de li ‘indicato decreto ministeri al e del I 8 dicembre 2002.
Diversamente, quando il piano di gestione degli esuberi, in attuazione de li ‘articolo 1 del decreto-legge n. 249/2004, convertito nella legge n. 29112004, e della circolare n. 42/2004, si articola su un periodo più ampio, fino a 24 mesi, il trattamento di CIGS per il primo anno – ove non possa essere autorizzato per l’intero periodo dei 12 mesi previsti dall’ art. 1 della legge n. 223/91, in quanto I’ azienda richiedente nell’ arco del quinquennio di riferimento, ai sensi dell’art. l comma 9 della L. 223/91, ha già beneficiato di altri periodi di integrazione salariale – potrà essere autorizzato nel limite del periodo residuo al raggiungimento del computo massimo dei 36 mesi.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale per il secondo anno potrà, poi, essere autorizzato, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali , per il tramite dei locali organi ispettivi, abbia accertato che, nell’arco del periodo già autorizzato, sia stato dato, dall’impresa, concreto avvio al piano di gestione delle eccedenze occupazionali rimodulato al periodo di integrazione salariale autorizzato.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941