BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE 2013 ENTRO IL 31 LUGLIO
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE 2013 ENTRO IL 31 LUGLIO
Si informa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali con nota RU 75112 del 25 giugno 2013 ha precisato che, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2013, la dichiarazione “Riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione”, va presentata entro mercoledì, 31 luglio 2013.
Tenuto conto dell’intervenuto aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante (Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane 9 agosto 2012), si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari ad euro 0,21418609 al litro, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2013.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.agenziadogane.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2013 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2013) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione di cui sopra da consegnare, insieme ai relativi data salvati (estensione .dic) su supporto informatico: CD-rom – DVD – pen drive USB – al competente Ufficio delle Dogane.
Hanno diritto al beneficio sopra descritto gli esercenti l’attività di trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore od autoveicoli con rimorchio, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Si ricorda che il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo. La data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.
Analogamente, in ordine alla determinazione dei litri consumati, utile ai fini del computo del rimborso spettante, anche nei casi in cui gli autoveicoli impiegati vengano riforniti di gasolio da depositi o distributori privati di carburanti ad imposta assolta, dei quali siano titolari gli esercenti attività di trasporto, fermo restando l’obbligo di riportare, nel Quadro C, l’elenco completo degli automezzi non ammessi al beneficio, riforniti mediante gli impianti suddetti, a titolo meramente esemplificativo si chiarisce che, se una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di deposito o distributore privato in data 28 giugno 2013, nei litri consumati da indicare nella dichiarazione relativa al secondo trimestre 2013 andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli autoveicoli ammissibili all’agevolazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato dai medesimi nel corso del trimestre o dei trimestri successivi.
Al contempo, considerato che nelle fatture di acquisto destinato ai predetti impianti non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, si fa presente che il totale dei litri fatturati riportato nel Quadro B della dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno degli autoveicoli riforniti, da indicare nel Quadro A-1, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei veicoli, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi, nonché delle condizioni di utilizzo del veicolo.
Quanto alla colonna “km percorsi” (Quadro A-1), la stessa andrà compilata con il dato relativo ai chilometri indicati dal contachilometri alla chiusura del trimestre di riferimento (30 giugno 2013).
Decorsi sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della Dichiarazione, senza che all’Impresa sia stato notificato provvedimento di diniego, l’istanza medesima si considera accolta e le Imprese possono utilizzare in compensazione, tramite il Mod. F24, l’importo del credito spettante (codice tributo 6740 – Sezione erario – Anno di riferimento: 2013), sempreché, in base all’art. 1, comma primo, secondo inciso, del D.P.R., n. 277/2000, di importo non inferiore ad euro 25,00.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61, comma 1, lett. b), del D.L., n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre 2013, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015.
Si ricorda infine che dal 1° gennaio 2001 vi è l’onere per le Imprese, ai soli fini di poter usufruire di tale riduzione, di chiedere, agli esercenti impianti stradali di distribuzione carburanti, la fattura di cui all’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo della scheda carburante.
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