24.06.2013 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – MINISTERO DEL LAVORO – SEGNALETICA STRADALE – DECRETO 4 MARZO 2013

SICUREZZA SUL LAVORO – MINISTERO DEL LAVORO – SEGNALETICA STRADALE – DECRETO 4 MARZO 2013

Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esperienza dei soggetti che devono frequentare i corsi di formazione per le attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
Dallo scorso 20 aprile è entrato in vigore il Decreto 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Al riguardo l’Ance ha inoltrato al Ministero del Lavoro una richiesta di maggior dettaglio in merito alle modalità di verifica dell’operatività nel settore dei soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi.
In particolare è stato chiesto se l’operatività (pari a 12 mesi) possa essere intesa “con riferimento all’arco della vita lavorativa del suddetto soggetto, anche in maniera non continuativa”.
La risposta al quesito, riportata in allegato, evidenzia che, senza dubbio, il requisito richiesto dalla norma sussiste nel caso di soggetti che hanno svolto continuativamente l’attività lavorativa nel settore di interesse per i dodici mesi anteriori al 20 aprile 2013 (data di entrata in vigore del regolamento); tuttavia il requisito si considera soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto dimostri di aver svolto l’attività nel settore di riferimento, in modo non continuativo ma complessivo, per almeno dodici mesi nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento.
Il datore di lavoro dovrà dimostrare l’operatività del lavoratore in modo non equivoco mediante idonea documentazione.
Si ricorda che, per tali soggetti, il Decreto ha previsto un corso di aggiornamento di 3 ore, da effettuarsi entro il 20 aprile 2015.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941