01.07.1999 - tributi

ASSISTENZA FISCALE SOSTITUTI D’IMPOSTA – CONGUAGLIO

ASSISTENZA FISCALE SOSTITUTI D’IMPOSTA – CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE SOSTITUTI D’IMPOSTA – CONGUAGLIO
(D.M. – Finanze – 31/5/99, n. 164, artt. 19 e 20, G.U. 11/6/99, n. 135)

Qualora dal prospetto di liquidazione risultino somme a debito per il contribuente, i sostituti d’imposta devono:
– trattenerle sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio;
– versarle nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese.
Se la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, il sostituto trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta applicando gli interessi stabiliti per il differito pagamento delle imposte sui redditi.
Le somme risultanti a credito sono rimborsate:
– mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero
– utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
Qualora anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.
Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni integrative sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.
L’importo della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre. Qualora la retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.
In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l’ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.
I contribuenti che intendono versare somme inferiori per acconti d’imposta (art. 4, comma 2, lett. B e c, D.L. n. 69/1989) devono determinare, sotto la propria responsabilità, l’importo delle somme che ritengono dovute e darne comunicazione in sede di dichiarazione o, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d’imposta entro il mese di settembre.
Qualora prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni sia intervenuta la cessazione del rapporto, l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua le operazioni a debito e comunica agli interessati di provvedere direttamente al versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione presentata.
Nel caso di decesso del contribuente prima dell’effettuazione del conguaglio, il sostituto di imposta non deve svolgere tali operazioni e comunica agli eredi che le somme risultanti dalla dichiarazione devono essere versate dagli stessi nei termini previsti per questi soggetti (proroga di sei mesi ex art. 65, D.P.R. n. 600/1973).


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