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24.06.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – DURC – BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI – AUTOCERTIFICAZIONE – NOTA N. 6378/2013

Il Ministero del Lavoro con nota n. 6378 del 9 aprile 2013., ha informato che dallo scorso 15 aprile è possibile l’invio telematico, alle Direzioni Territoriali del Lavoro (D.T.L.), delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il provvedimento fa seguito a quanto precedentemente disposto sull’argomento dal Ministero con le circolari 34/2008 (cfr. Not. n. 1/2009) e 10/2009, al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).
In proposito occorre ricordare che con decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 è stata stabilita la non emissione del Durc, per determinati periodi di tempo, in conseguenza della violazione delle fattispecie penali e amministrative indicate nella tabella “A” del Decreto Ministeriale.
Ai fini del rilascio del documento, l’interessato è tenuto a certificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi e o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione di violazioni di cui all’allegato “A”, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
In relazione a quanto sopra, i datori di lavoro sono tenuti a fornire tale autocertificazione alla D.T.L. territorialmente competente secondo la sede legale dell’impresa interessata.
L’autocertificazione (il cui fac-simile è allegato alla circolare ministeriale n. 34/2008), presentata e firmata dal legale rappresentante, dovrà essere fornita una sola volta, fermo restando che ogni eventuale modifica di quanto dichiarato, dovrà essere tempestivamente comunicata al medesimo ufficio presso il quale la stessa è stata depositata. Secondo quanto stabilito dalla circolare n. 10/2009, il modulo di autocertificazione dovrà essere compilato e salvato sul proprio computer e il file dovrà essere firmato digitalmente.


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