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29.04.2013 - ambiente

RIFIUTI – DICHIARAZIONE MUD 2013

 

Il 30 aprile 2013 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2012.
Con il DPCM 20 dicembre 2012 è stata approvata la nuova modulistica da utilizzare ai fini della presentazione della dichiarazione MUD.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile con riferimento alla produzione dei rifiuti avvenuta nell’anno precedente e sino alla piena operatività del sistema Sistri.
La predisposizione di un nuovo modello MUD si è resa necessaria a causa della sospensione, in attesa del compimento di alcune verifiche tecnico operative, del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che, in genere, tale obbligo sorge solo nel caso in cui si producano rifiuti pericolosi.
Fra le novità introdotte con il nuovo modello, si segnala l’obbligo di trasmissione per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti prodotti da terzi (iscritti in Cat.4 e/o 5) e l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2013, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
– chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
– le imprese e gli enti che hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo n.152/2006, art. 184, comma 3, lettere: c) rifiuti da lavorazioni industriali; d) rifiuti da lavorazioni artigianali; g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
– le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, (art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006);
– le imprese e gli enti che non hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere: c) rifiuti da lavorazioni industriali; d) rifiuti da lavorazioni artigianali e g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Come detto più sopra, si evince che non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.

Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere presentata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro il 30 aprile 2013.
La modulistica deve essere trasmessa telematicamente utilizzando il sito www.mudtelematico.it. Fa eccezione la sola comunicazione semplificata che può essere utilizzata dai piccoli produttori di rifiuti.
Da quest’anno, pertanto, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Il file della dichiarazione da trasmettere telematicamente potrà essere creato con il software già messo a disposizione da Unioncamere sul sito www.unioncamere.it oppure www.ecocerved.it.
Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card, Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.

MUD “semplificato”
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “sezione rifiuti semplificata” di cui all’Allegato 2 al DPCM 20/12/2012, le imprese per le quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
– sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
– i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
– per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari,
Le Comunicazioni semplificate possono essere spedite alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione, come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 20/12/2012.
Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
La CCIAA competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.

Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
Camera di Commercio di Brescia – Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
c/c postale numero 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “diritti di segreteria MUD – anno 2013”.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46 – codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.
Nella causale è necessario indicare la descrizione “diritti di segreteria MUD – anno 2013” e il codice C2DIR.SEGR.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico.

Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2013) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 ad € 160,00.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.

 


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