29.04.2013 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 SEGNALETICA STRADALE – AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER GLI ADDETTI – DECRETO 4 MARZO 2013

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 SEGNALETICA STRADALE – AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER GLI ADDETTI – DECRETO 4 MARZO 2013

Si informa che dal 20 aprile entra in vigore il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Al riguardo si precisa che l’Allegato II al Decreto in oggetto definisce le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale.
I destinatari dei corsi di formazione sono:
– preposti;
– lavoratori adibiti all’installazione e rimozione di segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico.
Il percorso formativo è articolato come segue:
– per gli operatori: 3 moduli con durata complessiva di 8 ore, più una prova finale;
– per i preposti: 3 moduli con durata complessiva di 12 ore più una prova finale.
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori va garantito ogni quattro anni, per mezzo di un corso teorico-pratico di minimo 3 ore.
Il Decreto ha definito un periodo transitorio, chiarendo che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento (20 aprile 2013), operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione, fermo restando il corso di aggiornamento da effettuarsi entro 24 mesi dalla stessa data di entrata in vigore.
Il Decreto in parola è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013 il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il Decreto, previsto dall’art.161 comma 2-bis del D.Lgs. 81/08, entra in vigore il 20 aprile 2013. Il regolamento prevede sette articoli e due allegati.
L’allegato I al Decreto contiene i criteri minimi di sicurezza. Dell’applicazione di tali criteri i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza (DVR, DUVRI, PSC, POS) di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. 81/08.
L’applicazione di tali criteri non preclude peraltro l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
La durata, i contenuti e le modalità della formazione relativa alle procedure di apposizione della segnaletica che i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie devono assicurare a ciascun lavoratore sono indicati nell’allegato II. Si segnala peraltro che la formazione specifica descritta non sostituisce quella obbligatoria realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Relativamente ai DPI, l’art. 4 prevede che i datori di lavoro mettano a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08.
E’ specificato inoltre che non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1. Per quanto attiene i DPI, i datori di lavoro devono adeguarsi a tali previsioni entro il 20 aprile 2014.
Di seguito si riporta sinteticamente quanto disposto dagli allegati in commento.

Allegato I
L’allegato I specifica i criteri generali di sicurezza da adottare in merito a:
– dotazioni squadre di intervento;
– limitazioni operative in particolari condizioni ambientali;
– gestione operativa degli interventi;
– presegnalazione di inizio intervento;
– sbandieramento;
– regolamentazione del traffico con movieri.
Vengono disciplinati i casi di spostamento a piedi in presenza di autoveicolo, in galleria e lungo i viadotti e attraversamento a piedi delle carreggiate in caso di operatori in transito pedonale.
Riguardo ai veicoli operativi, la regolamentazione riguarda le modalità di sosta o fermata del veicolo, di discesa dal veicolo, marcia e manovre, con riferimento particolare ai casi in galleria e alla presenza di corsia di emergenza o banchina.
Sono definite inoltre le modalità di entrata ed uscita dal cantiere, considerando strade con una o più corsie per senso di marcia.
L’allegato riporta anche i criteri di segnalazione e delimitazione di cantieri fissi e cantieri mobili (così come definiti dal decreto ministeriale 10 Luglio 2002).

Allegato II
L’allegato II definisce le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale.
I destinatari dei corsi di formazione sono:
– preposti;
– lavoratori adibiti all’installazione e rimozione di segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico.
L’allegato individua altresì i soggetti formatori del corso di formazione e aggiornamento tra i quali sono compresi anche:
– le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
– gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
– le scuole edili;
– gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade.
Le docenze sono effettuate, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, o da personale con esperienza almeno triennale e documentata, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali. Per la parte pratica, la formazione è affidata a personale con esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale e documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
Il percorso formativo è articolato come segue:
– per gli operatori: 3 moduli con durata complessiva di 8 ore, più una prova finale;
– per i preposti: 3 moduli con durata complessiva di 12 ore, più una prova finale.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia (dopo i primi due moduli teorici, con almeno il 70% delle risposte esatte) e finale (prova pratica consistente in una simulazione in area dedicata), unitamente ad una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di frequenza.
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori va garantito ogni quattro anni, per mezzo di un corso teorico-pratico di minimo 3 ore.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (20 aprile 2013), operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione, fermo restando il corso di aggiornamento da effettuarsi entro 24 mesi dalla stessa data di entrata in vigore.

E’ pertanto opportuno che le imprese interessate provvedano all’aggiornamento del proprio documento di valutazione dei rischi, sottolineando l’esperienza pregressa dei propri lavoratori ed inserendo la previsione di effettuare l’aggiornamento entro il 20 aprile 2015.


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