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28.02.2013 - lavoro

LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228 – LEGGE DI STABILITÀ 2013 – NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO – G.U. N. 302/2012

Sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, c.d. Legge di Stabilità 2013, già in vigore dallo scorso 1° gennaio 2013.

Tra le misure introdotte si riportano, per quanto di interesse, disposizioni in materia di lavoro.

Modifiche introdotte alla disciplina dell’Aspi e della Mini Aspi (commi 250 e 251).

Relativamente alle modifiche introdotte alla disciplina dell’Aspi e della Mini Aspi, i commi 250 e 251 della L. n. 228/12 hanno previsto alcune importanti novità.

Tra queste si evidenzia, in particolare, l’introduzione del nuovo comma 24 bis all’art. 2 della L. n. 92/12, il quale dispone che alle prestazioni liquidate dall’Assicurazione sociale per l’Impiego (Aspi) si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

È stata, inoltre, disposta una nuova formulazione del comma 31 del citato articolo 2; tale comma, che nella versione originaria prevedeva, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, il riconoscimento di una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è stato sostituito con la seguente nuova disposizione: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.”

Con l’abrogazione dell’art. 11, co. 2 della L. n. 223/91, così come previsto dal novellato art 2, comma 71 della L. n. 92/12, è stato confermato il refuso legislativo presente nel testo entrato in vigore lo scorso 18 luglio che proponeva, erroneamente, l’abrogazione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell’art. 10, co. 2 della medesima L. n. 223/91.

Incremento dei Fondi per l’occupazione e la formazione(commi 253 e 254).

E’ stata prevista al comma 253 una riprogrammazione dei fondi strutturali 2007-2013, i quali, se connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione, potranno essere destinati al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga a livello regionale.

Pertanto, il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione è stato incrementato, per l’anno 2013, della quota parte di risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (200 milioni di euro) che saranno gestiti direttamente dalle Regioni.

Modifica degli ammortizzatori sociali in deroga(comma 255).

Con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga, il comma 255 della L. n. 228/12 ha previsto, per l’anno 2013, la possibilità per il Ministero del Lavoro di disporre, in via eccezionale, delle risorse derivanti dall’aumento contributivo di cui all’art. 25 della legge n. 845/78 (Fondo di rotazione), ai fini del finanziamento degli stessi ammortizzatori in deroga.

 

Proroga dei contributi per i contratti di solidarietà(comma 256).

Il comma 256 della L. n. 228/12 ha previsto, per l’anno 2013, la proroga dell’intervento di cui al comma 6 dell’art. 1 del D.L n. 78/09, nei limiti di spesa pari a 60 milioni di euro. Pertanto, per il presente anno, resta confermato l’aumento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà nella misura del 20 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

Recepimento del D.L. n. 216/2012 (c.d. Salva-infrazioni) in materia congedi parentali (comma 339).

Al comma 339 della legge in parola sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) ed, in particolare, all’articolo 32, prevedendo la possibilità per i genitori di usufruire del congedo parentale (in passato denominato astensione facoltativa), anche su base oraria.

A tal proposito, si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, nei primi otto anni di vita del bambino, viene garantito ad entrambi i genitori un periodo di congedo parentale pari, di norma, a sei mesi ciascuno, fino ad un massimo di 10 mesi complessivi, elevabili a 11 nel caso in cui sia il padre ad usufruire di un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Ora la contrattazione collettiva di settore è chiamata a stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

E’ stato precisato, inoltre, che il genitore è tenuto, nel dare il preavviso al datore di lavoro secondo le previsioni dei contratti collettivi, ma comunque con un termine non inferiore a quindici giorni, ad indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Il legislatore ha disposto, infine, che durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Proroga di alcuni ammortizzatori sociali(comma 405).

Il comma 405 della L. n. 228/12 ha previsto la proroga, per l’anno 2013, delle disposizioni contenute nei commi 14, 15 e 16 della D.L. n. 185/08 e s.m.i, che disciplinano, rispettivamente, nei limiti di 35 milioni di euro, l’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori oggetto di licenziamenti plurimi individuali senza diritto alla relativa indennità, il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività, nonché i contributi di funzionamento per Italia Lavoro spa.


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