INPS – APPRENDISTATO – REGIME CONTRIBUTIVO – CIRCOLARE N. 128/2012 – MESSAGGIO N. 20123/2012
l’Iinps, con circolare n. 128/2012 e messaggio n. 20123/2012, ha fornito indicazioni sugli aspetti normativi e contributivi connessi all’istituto dell’apprendistato alla luce delle disposizioni del D.Lgs n. 167/2011 c.d. Testo Unico sull’Apprendistato che ha riordinato la relativa disciplina e sul quale è intervenuta anche Legge 183/2011 c.d. Legge di stabilità 2012 nonché la Legge n.92/2012 c.d. Legge di riforma del mercato del lavoro.
Di seguito si evidenziano gli aspetti di interesse del settore.
Tutela previdenziale ed assistenziale
Fino al 31 dicembre 2012 gli apprendisti sono stati tutelati dalle seguenti assicurazioni: I.V.S., malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare, assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali dell’Inail.
Dal 1° gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro anche gli apprendisti saranno destinatari dell’Assicurazione sociale per
l’impiego – ASpI.
La nuova forma di sostegno al reddito andrà ad aggiungersi, così, alle altre assicurazioni sopra elencate. Con la medesima decorrenza muterà anche il carico contributivo aziendale, che risentirà dell’aumento derivante dall’onere (1,61%) relativo alla nuova forma assicurativa.
Apprendistato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
La nuova disciplina del contratto di apprendistato D.Lgs. n. 167/2011 ha previsto la possibilità di
utilizzare tali forme anche nei confronti dei soggetti iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dai
requisiti di età, ai fini della loro qualificazione e riqualificazione professionale.
In tale ipotesi, però, le parti non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione –
come previsto per le altre tipologie di apprendistato – ma varranno le disposizioni in materia di
licenziamenti individuali (ovvero, dovranno sussistere o una giusta causa ovvero un giustificato motivo soggettivo o oggettivo di licenziamento).
Con riguardo agli aspetti contributivi, l’aliquota complessiva da versare in ogni caso per tale tipologia di apprendistato sarà pari al 15,84% (10% a carico azienda e 5,84% a carico apprendista) per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Al termine di tale periodo, la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena, mentre la quota a carico del lavoratore rimarrà pari al 5,84% sino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Per poter accedere al beneficio anzidetto, oltre al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà trasmettere all’Inps, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, una specifica dichiarazione di responsabilità attestante la sussistenza delle principali condizioni cui è subordinata detta agevolazione.
Alla posizione contributiva del richiedente ammesso al beneficio sarà attribuito il Codice autorizzazione “5Q”.
Compilazione del flusso uniemens
All’interno delle denunce contributive mensili Uniemens, tutti i lavoratori in apprendistato
continueranno ad essere identificati valorizzando, nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”.
A decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2013, saranno modificati i codici tipo contribuzione relativi agli apprendisti, fino ad oggi identificati con i codici A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2.
I codici tipo contribuzione “D0-D1-D2”, potranno continuare ad essere utilizzati per contraddistinguere, fino alla loro scadenza, gli eventuali rapporti di apprendistato costituiti ai sensi della legge n. 196/1997.
A decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2013 nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare i seguenti codici, a seconda del regime
contributivo:
– J0 (J zero) Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%;
– J1 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%;
– J2 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%;
– J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del
lavoratore);
– J4 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, co. 1, del decreto legge n. 148 del 20/05/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
– J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore).
L’utilizzo dei codici della nuova serie renderà necessaria la compilazione di un elemento di nuova istituzione, denominato <TipoApprendistato>, in cui andrà valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato, tra le tre previste dal testo unico:
– APPA Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
– APPB Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
– APPC Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel quadro “B-C” del DM10 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– il codice sarà formato dal primo carattere “5”, seguito dai due caratteri del codice tipo contribuzione, ed infine un quarto carattere, che potrà assumere il valore “0” ovvero “P” ,ovvero “A” ovvero “M”;
– i codici statistici “APPA”, “APPB” e “APPC” riporteranno il numero degli apprendisti per le tre diverse tipologie di apprendistato, unitamente alla retribuzione.
Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016
Come noto la Legge di stabilità 2012 aveva previsto in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i primi tre anni, relativamente ai contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Il requisito occupazionale doveva essere determinato al momento della costituzione del rapporto di lavoro.
Successivamente l’Inps e il Ministero del Lavoro avevano segnalato l’opportunità di soprassedere al riconoscimento di tale trattamento in quanto potevano esserci i presupposti perché lo stesso fosse considerato aiuto di Stato ai sensi della disciplina comunitaria.
L’Inps, affrontando anche la questione dello sgravio in oggetto, ha ora precisato che tale misura, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, potrà trovare attuazione solamente nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori (cosiddetto “de minimis”).
A tal fine i datori di lavoro, servendosi di apposito modello predisposto dall’Istituto, dovranno dichiarare all’Inps di averne diritto, utilizzando il cassetto previdenziale aziende e avvalendosi della funzionalità contatti. Per rendere più fluida l’ammissione al beneficio, l’istituto sensibilizza i datori di lavoro ad accelerare il più possibile i tempi di trasmissione della dichiarazione.
Quanto ai datori di lavoro che, pur avendo assunto apprendisti potenzialmente destinatari dello sgravio, non ne hanno ancora usufruito, dovranno inviare la dichiarazione per il “de minimis” per avere dall’Inps il codice di autorizzazione 4R. Successivamente si renderà necessario eliminare i flussi
Uniemens dei mesi pregressi e riproporli con i codici degli apprendisti corretti.
Per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens sempre valorizzando, nell’elemento il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”.
Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio:
-”J6”Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – validità da 01/2012 – primo anno di sgravio;
– “J7” Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – validità da 01/2013 – secondo anno di sgravio;
– “J8” Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – validità da 01/2014 – terzo anno di sgravio.
Restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio totale i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, l’accesso allo sgravio contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle altre condizioni per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.
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