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01.02.2013 - tributi

CEDOLARE SECCA – REGOLARIZZAZIONE TARDIVA DELL’OPZIONE

Con la circolare n. 47/2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di regolarizzazione tardiva dell’opzione della cedolare secca per i contratti di locazione ad uso abitativo.

La circolare in commento esamina il caso di opzione in sede di tardiva registrazione del contratto e quello di esercizio successivo alla registrazione stessa.
Nel primo caso si conferma la validità dell’opzione anche nell’ipotesi di tardiva registrazione. Invece, l’esercizio dell’opzione mediante il “modello 69” presentato oltre il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente (30 giorni dalla scadenza dell’annualità) determina l’impossibilità di accedere al regime della cedolare secca per l’annualità in relazione alla quale l’opzione non è stata esercitata nei termini. In tal caso, gli effetti dell’opzione decorrono soltanto per le annualità successive, ossia dal momento in cui inizia a decorrere l’anno successivo nell’ambito del complessivo periodo di locazione, e al contribuente non viene applicata alcuna sanzione. In tale caso può essere tuttavia applicata la “remissione in bonis”, che consente di sanare la tardiva presentazione versando l’importo di 258 euro, in presenza degli ulteriori requisiti formali richiesti dalla norma: l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione di tale istituto alla sola situazione in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione di tale modello sia configurabile come un “ripensamento”.
L’Agenzia delle Entrate precisa però che possono accedere all’istituto della remissione “in bonis” coloro che prima del 7 aprile 2011 hanno registrato un contratto di locazione versando l’imposta di registro in un’unica soluzione.
L’Agenzia ricorda che il ravvedimento operoso del contribuente incide esclusivamente sul trattamento sanzionatorio tributario e non produce alcun effetto sul piano civilistico.

 


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