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01.02.2013 - lavoro

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – MINISTERO DEL LAVORO – LAVORO A TEMPO DETERMINATO – INTERVALLI TRA CONTRATTI – INTERPELLO N. 37/2012

Con l’interpello n. 37/2012 del 22 novembre 2012, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un questito formulato da Federalberghi in merito alla possibile applicazione della riduzione degli intervalli a 20 e 30 giorni, prevista dall’art. 1, comma 9, lett. h) della L. n. 92/2012, oltre che per le attività stagionali, come previsto dall’art. 46 bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2012, anche per le ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all’entrata in vigore di tali provvedimenti.
Il Dicastero nel ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs n. 368/01, così come riformulato dal succitato art. 46 bis, i termini ridotti di cui al primo periodo (20 e 30 giorni) trovano applicazione per le attività di cui al comma 4 ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ha precisato che tali riduzioni operano anche con riferimento alle discipline adottate in sede collettiva anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell’art.5, comma 4 ter.
Pertanto, gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possono essere ridotti per tutte le attività di cui all’art. 5, comma 4 ter, delD.Lgs. n. 368/2001 nonché in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione dello stesso articolo 4ter.

Ministero del Lavoro

Roma, 22 novembre 2012

Interpello n. 37

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- contratto a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001 – modifiche alla disciplina degli intervalli, L. n. 92/2012 e D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012).

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 9 lett. h), L. n. 92/2012 nella parte in cui, modificando l’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ed elevando a 60 e 90 giorni gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, individua anche i casi in cui i medesimi intervalli possono essere ridotti rispettivamente a 20 o 30 giorni.
In particolare, l’istante chiede se la disposizione di cui all’art. 46 bis, comma 1, lett a) del D.L. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) – afferente l’applicabilità della riduzione degli intervalli anche per le attività di carattere stagionale di cui al comma 4 ter dell’art. 5 – possa considerarsi immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.L. n. 83/2012.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato occorre muovere dalla lettura dell’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 così come riformulato dai recenti interventi normativi.
Nello specifico, l’art. 5, comma 3, ultimo periodo stabilisce che “i termini ridotti di cui al primo periodo [20 e 30 giorni] trovano applicazione per le attività di cui al comma 4 ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il comma 4 ter citato, a sua volta, dispone che “le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
In relazione alle citate norme, pertanto, è possibile ritenere che gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possano ritenersi ex legeridotti per tutte le ipotesi indicate dall’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e pertanto anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione dello stesso 4 ter.
Ciò premesso, si ritiene che ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter, possa ritenersi pienamente efficace anche ai fini della individuazione delle ipotesi di riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato.


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