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01.02.2013 - lavoro

INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2012 – DEFINITIVITA’ DELLA RIDUZIONE

Con messaggi n. 12320/2012 e n. 14113/2012 l’Inps ha impartito le necessarie istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro di usufruire, per l’anno 2012, della riduzione contributiva dell’11,50% prevista nel settore edile dall’art. 29 della Legge n.341/95. Poiché alla data di pubblicazione dei citati messaggi non era ancora stato pubblicato il Decreto Ministeriale che rendeva definitiva la richiamata riduzione, nei due messaggi l’Inps rilevava che il diritto e la misura dello sgravio si sarebbero consolidati definitivamente entro il 15 dicembre 2012, data entro la quale avrebbe dovuto essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente (cfr. suppl. n. 3 alNot. n. 7/2012).

 

Ora si segnala che l’Inps, con messaggio n. 21269/2012, ha dato notizia che il Ministero del lavoro ha comunicato di aver confermato, con Decreto del 30 ottobre 2010, sia la spettanza sia la misura della riduzione dell’11,50% per l’anno 2012.

Pertanto, le imprese in possesso dei requisiti previsti potranno procedere, qualora non vi abbiano già provveduto, all’applicazione della riduzione in parola, seguendo le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio n. 14113/2012 riepilogate nel suppl. n. 3 al Not. n. 7/2012 cui si rinvia.


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