ACCORDO ABI E ANCE PER VELOCIZZARE LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPRESE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ACCORDO ABI E ANCE PER VELOCIZZARE LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPRESE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il 6 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.285 lavviso di recepimento del Regolamento del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
Si rammenta che il comma 7 dellarticolo 3 bis, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n°135, recante Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ha previsto la possibilità, per le imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, di utilizzare i certificati di pagamento rilasciati dal R.U.P., ai sensi dellart.141 DPR 207/2010, per richiedere anticipazioni agli Istituti di credito di quanto loro dovuto dagli Enti Pubblici.
Al fine di consentire alle imprese un percorso più veloce per poter accedere a dette operazioni di anticipazione del credito, tra lANCE e lABI è stato sottoscritto il 3 agosto 2012 uno specifico accordo, c.d. Addendum al Plafond crediti P.A..
Laccordo in parola prevede che le imprese edili, operanti nel campo dei lavori pubblici e creditrici nei confronti della Pubblica Amministrazione, per poter fruire dellanticipazione dagli Istituti di credito, debbano presentare la seguente documentazione:
a) certificato di pagamento emesso a seguito di ogni S.A.L., del conto finale e del collaudo;
b) estratto conto elenco documenti di Equitalia S.p.a., relativo alla presenza di inadempienze allobbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
c) fatture quietanzate per eventuali subappalti, relative al precedente pagamento riscosso dal soggetto beneficiario;
d) in caso di anticipazione con cessione del credito, dichiarazione di accettazione da parte dellamministrazione debitrice.
Lanticipazione del credito riguarda, in particolare, le certificazioni di pagamento rilasciate senza cessione dello stesso e quindi senza indicazione di una specifica data del pagamento stesso.
In tali casi, secondo quanto indicato al punto 12 dellaccordo in esame, lanticipazione potrà essere effettuata dallIstituto di credito per un periodo di 12 mesi a condizione che:
1) limpresa sia in bonis (non devono perciò esserci posizioni di credito con la banca);
2) limpresa non abbia ritardi nei pagamenti verso la banca;
3) allimpresa venga fornita dal Fondo di Garanzia delle P.M.I., una copertura per un ammontare pari almeno al 70% del credito indicato nella certificazione.
Ciò consentirà di non computare gli importi anticipati ai fini del calcolo del castelletto fidi dellimpresa.
Laccordo in parola è peraltro attivo dalla data di emanazione dellapposito decreto del Ministero dello sviluppo economico sopra citato (G.U. n 285 del 6/12/2012).
Per quanto sopra, si ritiene che le prime operazioni di smobilizzo dei crediti verso le P.A. presso il sistema bancario potranno essere realizzate a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2013.
In allegato sono pubblicati i seguenti documenti:
– ultimo elenco aggiornato con lindicazione delle banche aderenti;
– testo dellAddendum allaccordo Plafond crediti P.A.
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