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21.12.2012 - lavoro

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – MINISTERO DEL LAVORO – LAVORO A TEMPO DETERMINATO – INTERVALLO DI TEMPO TRA CONTRATTI – CIRCOLARE N. 27/2012

Il Ministero del Lavoro, con circolare del 7 novembre 2012, che si pubblica in calce alla presente,  ha fornito alcune precisazioni in merito alla nuova normativa sui contratti a tempo determinato, con specifico riferimento agli intervalli di tempo tra un contratto a tempo determinato e un altro e alle possibili riduzioni di tali intervalli.

Si rammenta, infatti, che la Riforma Fornero, L. n. 92/2012, ha introdotto nuovi intervalli di tempo tra un contratto a termine ed un altro, rispettivamente di almeno 60 e 90 giorni a seconda che la durata del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi.

La stessa Riforma ha però previsto la possibilità per i contratti collettivi di ridurre tali termini, rispettivamente fino a 20 e 30 giorni in determinati casi espressamente tipizzati (ragioni organizzative qualificate legate al lancio di un prodotto, o di un servizio innovativo, legate ad un rilevante cambiamento tecnologico, o nel caso di rinnovo o di proroga di una commessa consistente).

L’art. 46 bis della L. n. 134/2012 ha poi ulteriormente ampliato tale previsione, prevedendo che i termini ridotti di cui sopra trovino applicazione sia nelle attività stagionali che in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, ha chiarito il Ministero, è demandato alla contrattazione collettiva dalla Riforma Fornero di prevedere casi particolari e tipizzati di riduzione dei termini di intervallo nella citata ipotesi organizzativa. Regolamentazione questa che, però, deve avvenire entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma (18 luglio 2012), trascorsi i quali sarà il Ministero ad individuare tali ipotesi con apposito decreto.

L’art. 46 bis ha anche disposto per i contratti collettivi la possibilità di intervenire per una riduzione degli intervalli in ogni altro caso e, pertanto, anche al di fuori dei casi sopra tipizzati, senza però parimenti prevedere il suddetto intervento ministeriale nell’ipotesi di inerzia da parte della contrattazione.

Ministero del Lavoro

Roma, 7 novembre 2012

Circolare n. 27

Oggetto: art. 5, comma 3 D.lgs. n.368/2001 come modificato dall’art. 46 bis, comma 1 lett. a), D.L. n. 83/2012 (conv., da L. n. 134/2012) – contratto a tempo determinato – intervalli temporali.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione generale concernenti la tematica della riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, si ritiene opportuno fornire indicazioni di carattere interpretativo volte a chiarire la portata dei più recenti interventi «integrativi» di cui al Dl n. 83/2012 («Misure urgenti per la crescita del Paese») e alla relativa legge di conversione.

In primo luogo la disposizione di cui all’art. 46bis del Dl n. 83/2012 secondo cui «i termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4ter [attività stagionali di cui al Dpr. n. 1525/ 1963] e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale » ha carattere interpolativo dell’art. 1, comma 9, lett. h) della legge n. 92/2012 che, a sua volta, si «inserisce» nel corpo dell’art. 5, comma 3 del Dlgs n. 368/2001.

La citata disposizione richiama esplicitamente i «termini ridotti» di 20 e 30 giorni e tale richiamo non appare comunque messo in dubbio dalla circostanza secondo cui gli stessi termini sono collocati al secondo periodo della disposizione e non al «primo periodo», come letteralmente risultante dalla formulazione normativa.

Con l’occasione, si ritiene altresì necessario fornire una interpretazione in chiave sistematica del combinato disposto delle citate disposizioni con riferimento alle possibili deroghe alla durata degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, precisando il ruolo in tale contesto della disciplina collettiva.

In primo luogo gli accordi di livello interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, a livello decentrato possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all’avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ecc.

In tali ipotesi, pertanto, la contrattazione collettiva è «sollecitata» a regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di una possibile iniziativa di carattere sostitutivo di questo Ministero che, sempre sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto per puntualizzare la casistica di cui sopra.

Sotto altro profilo il riferimento ad «ogni altro caso previsto dai contratti collettivi» di qualsiasi livello, rende comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati, senza che in tal caso sia però previsto un ruolo sostitutivo del Ministero.


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