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14.12.2012 - lavoro

IRPEF – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – RIVALUTAZIONI ANNUALI – ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%% – ANNO 2012

La disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001) che sull’importo della rivalutazione del TFR, maturato a favore di ogni dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.

Pertanto entro il 17 dicembre 2012 (essendo il 16 domenica) sarà dovuto, per l’anno stesso, l’acconto della predetta imposta sostitutiva calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno 2011, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel corso di detto anno 2012 (c.d. metodo storico).

In alternativa l’acconto può essere determinato avendo riguardo all’importo delle rivalutazioni che si stima maturino nel corso dell’anno 2012 (c.d. metodo previsionale).

Per la determinazione dell’acconto, in tale ipotesi alternativa, il sostituto di imposta calcolerà la rivalutazione presuntiva applicando ai TFR maturati al 31 dicembre 2011, e relativi ai dipendenti in forza al 30 novembre 2012, la percentuale Istat relativa al mese di dicembre 2011, che è pari a 3,8801%.

A tale rivalutazione presuntiva si dovrà sommare la rivalutazione effettiva relativa ai TFR erogati ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2012. Sul totale così ottenuto si applicherà l’imposta sostitutiva dell’11%. Di tale importo dovrà, quindi, essere calcolato il 90% che costituisce l’ammontare dell’acconto da versare entro il 17 dicembre 2012.

Si rammenta che, nell’ipotesi di stime errate che comportino un versamento dell’acconto inferiore a quello dovuto, verranno applicate le sanzioni previste.

L’acconto deve essere versato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo 1712. Il periodo di riferimento, da indicare nella Sezione Erario, è l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, cioè 2012.

Infine, si rammenta che sia per il versamento dell’acconto che del saldo può essere utilizzato, se ancora sussistente, il credito di imposta di cui all’art. 3, comma 213, della legge n. 662/96 (credito di imposta relativo ai versamenti effettuati dalle imprese negli anni 1997 e 1998 a titolo di acconto sulle imposte dovute dai dipendenti all’atto della corresponsione del TFR). Il citato credito può essere utilizzato, per i versamenti in parola senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste dalla relativa normativa. Nel caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini della compilazione del mod. F24, nella colonna “anno di riferimento” va indicato l’anno di utilizzo del credito stesso e nella colonna “importi a credito compensati” il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta sui TFR.

 

Rivalutazioni delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’Inps (che, come noto, interessa le sole imprese con oltre 50 dipendenti) deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all’imposta sostitutiva dell’11%.

Al riguardo, si fa presente che l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo dovranno essere effettuati dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare, secondo le istruzioni fornite dall’Inps con messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008) e con circolare n. 162/2010, l’importo versato relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia Uniemens, compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con il debito contributivo.

Ai fini della compilazione del flusso, dovrà essere riportato nell’elemento <ImpostaSostitutiva>, presente in <Prestazione>.

Rivalutazioni delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare

Come noto, le quote di TFR destinate alla previdenza complementare invece non rientrano nella base imponibile su cui il datore di lavoro deve calcolare l’imposta dell’11%.


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