INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
Regione Lombardia con D.g.r. n. IX/3934 del 06 agosto 2012, ha approvato i criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia soggetti ad autorizzazione, in funzione delle tecnologia impiantistica, della potenzialità installata e della collocazione all’interno del territorio regionale.
ll provvedimento è da considerare come documento tecnico di riferimento da utilizzarsi nell’ambito dei seguenti procedimenti autorizzativi:
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti D. Leg.vo 152/2006 (art.269 e art.272 – Impianti e attività in deroga);
Domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA – art. 29-ter – Parte Seconda) D. Leg.vo 152/2006.
I criteri costituiranno riferimento autorizzativo, inoltre, per i procedimenti che assorbono o sostituiscono le autorizzazioni di cui sopra (quali ad esempio l’autorizzazione unica di cui al D. Leg.vo 387/2009, l’autorizzazione di cui al D. Leg.vo 115/2008 o l’autorizzazione di cui all’art. 208 del D. Leg.vo 152/2006).
Le indicazioni si applicano alle seguenti tipologie impiantistiche:
turbine a gas;
impianti a focolare;
motori a combustione interna.
Sono esclusi gli impianti, non rientranti nelle categorie sopra indicate, in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, indiretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali:
impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione;
dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
reattori utilizzati nell’industria chimica;
batterie di forni per il coke;
cowper degli altiforni.
Si segnala infine che per l’adeguamento degli impianti ai contenuti del provvedimento sono stati stabiliti i seguenti termini:
per gli impianti nuovi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (14/02/2013);
per gli impianti esistenti dal 31/12/2019 (fino a tale data continuano ad essere validi i criteri previsti dall’Allegato C alla D.G.R. 6501/2001 o dalle autorizzazioni specifiche).
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