TRASPORTI – 31 OTTOBRE 2012 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO UTILIZZATO NEL TERZO TRIMESTRE 2012
TRASPORTI – 31 OTTOBRE 2012 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO UTILIZZATO NEL TERZO TRIMESTRE 2012
Si segnala che, entro il 31 ottobre 2012, può essere presentata la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel terzo trimestre 2012 (consumi effettuati dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012).
Con circolare del 27 settembre 2012 l’Agenzia delle Dogane ha reso nota la disponibilità del software aggiornato per la compilazione delle domande (disponibile all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it nell’area “Accise – Benefici per il gasolio autotrazione 3° trimestre 2012”) ed ha definito la misura del beneficio riconoscibile che risulta essere pari a:
– 209,98609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 10 agosto 2012;
– 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l’11 agosto e il 30 settembre 2012.
Hanno diritto al beneficio in parola gli esercenti l’attività di autotrasporto merci per conto proprio o per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Le dichiarazioni devono essere presentate agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti con le seguenti modalità alternative:
– utilizzando il software rilasciato dall’Agenzia delle Dogane. La dichiarazione, una volta compilata e stampata, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Dogane unitamente alla seguente documentazione:
§ dati salvati su supporto informatico (floppy disk o cd rom);
§ copia delle carte di circolazione dei veicoli interessati dal beneficio;
§ copia di valido documento d’identità del sottoscrittore.
– per mezzo del Servizio Telematico Doganale.
Inoltre, pur non essendo allegata alla dichiarazione, deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli la seguente documentazione:
– fatture di acquisto del gasolio;
– licenza/autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto merci;
– autorizzazione comunale nel caso di possesso di distributore privato di carburanti.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, mediante il modello F24 utilizzando lo specifico codice tributo 6740, anno di riferimento 2012 oppure 2013 (anno nel quale si effettua la compensazione del credito), trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione ed entro il termine tassativo del 31 dicembre 2013.
Le eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2013, potranno essere chieste a rimborso presentando apposita domanda entro il 30 giugno 2014.
Si evidenzia che a decorrere dal 2012 il credito d’imposta derivante da riduzioni su accise è escluso dal limite di 250.000,00 per la compensazione nel modello F24.
Si ricorda, infine, che con nota del 31 maggio scorso l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, a seguito della conversione in legge del decreto n. 16/2012, è stata eliminata la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento che, non avendo più carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. Permane l’obbligo per l’esercente l’attività di trasporto di presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
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