ABILITAZIONE D’UFFICIO AI SENSI DEL D.M. 37/2008 SE L’IMPRESA È ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE IN COSTANZA DELLA EX L. 46/1990
ABILITAZIONE D’UFFICIO AI SENSI DEL D.M. 37/2008 SE L’IMPRESA È ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE IN COSTANZA DELLA EX L. 46/1990
Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che l’art. 34 del recente D.L. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni) sia finalizzato a consolidare il processo attraverso il quale gli imprenditori iscritti al Registro Imprese, in ottemperanza alle prescrizioni della L. 46/1990, possono certificare la propria posizione di abilitazione all’installazione di impianti ai sensi del vigente D.M. 37/2008, che abroga la L. 46/1990.
L’articolo in questione porta:
Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici.
Art. 34
1. L’abilitazione delle imprese di cui all’articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Tale articolo infatti, mette sullo stesso piano le imprese già abilitate ad operare sulla base della norma previgente con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione e le imprese abilitate in base alla nuova norma per tutte le tipologie di edifici.
Questi chiarimenti si sono resi necessarie a causa dell’assenza di disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di passaggio dall’abilitazione ex L. 46/1990 all’abilitazione ex D.M. 37/2008.
Secondo l’art. 1, comma 2, del D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) tale mancanza non può più essere interpretata in senso restrittivo, come impedimento alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte e come mancanza di automatica continuità fra le due abilitazioni.
Il Ministero sostiene la procedura secondo la quale si procedere automaticamente a convertire l’abilitazione ex L. 46/1990 nella corrispondente ex D.M. 37/2008 d’ufficio, senza alcun accertamento dei requisiti professionali (e fornisce le modalità per i casi più comuni). È invece ancora necessaria la presentazione di SCIA per i casi in cui non possa essere individuata una corrispondente abilitazione della ex L. 46/1990 con le prescrizioni del D.M. 37/2008.
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