DIRETTIVA PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEL SOTTOSUOLO
DIRETTIVA PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEL SOTTOSUOLO DIRETTIVA PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEL SOTTOSUOLO
Sulla G.U. n. 58 dello scorso 11 marzo è stata pubblicata la Direttiva 3 marzo 1999 del Dipartimento delle Aree Urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici. La Direttiva persegue la finalità di elaborare linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle aziende ed imprese erogatrici di servizi in modo tale da facilitare l’accesso agli impianti tecnologici e la rilevazione di eventuali anomalie attraverso sistemi di segnalazione automatica. Tale normativa si applica alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazione dei servizi già esistenti od anche in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana. I Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 30 mila abitanti o caratterizzati da alta affluenza turistica devono redigere, entro cinque anni e compatibilmente con le loro risorse, d’intesa con le aziende erogatrici, un Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che farà parte del Piano Regolatore Generale. Nei casi di realizzazione di nuovi insediamenti nelle zone di espansione le strutture sotterranee polifunzionali, essendo opere di urbanizzazione primaria, devono essere realizzate a cura e spese del lottizzatore. Nelle aree già urbanizzate la realizzazione di tali strutture deve invece essere valutata nel corso di appositi incontri per l’esame degli interventi per le opere significative di ristrutturazione urbanistica. Il maggiore onere economico che le aziende ed imprese devono sostenere per la realizzazione delle infrastrutture sotterranee deve essere valutato in sede di recupero tariffario ai sensi della legge n. 481/1995 art. 2 c. 12 e). Nei casi in cui gli interventi per la realizzazione dei servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell’allegato B (ad esempio reti fognarie) del D.P.R. 12 aprile 1996 la Direttiva del Dipartimento delle Aree Urbane richiama le vigenti previsioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
Il provvedimento si sofferma,inoltre,sulle modalità di programmazione degli interventi. A tal fine spetta ai soggetti interessati (Comuni, enti ed aziende) pianificare le opere verificandone la copertura finanziaria possibilmente su base triennale. Nelle more della elaborazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo il Comune deve convocare riunioni con i soggetti interessati e, se del caso, apposite conferenze di servizi ai fini del censimento degli interventi necessari per la manutenzione delle strade e per gli interventi urbanistici previsti dal P.R.G. e dai piani attuativi. I Comuni devono altresì dotarsi, sentite le aziende, di un regolamento sul rilascio delle autorizzazioni all’apertura dei cantieri che disciplini modalità e tempi certi a norma della legge n. 241/90. La conferenza dei servizi, convocata per aggiornare la pianificazione, definisce principalmente le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli enti e le aziende; approva gli interventi presentati dalle aziende e la temporizzazione; deve scegliere la soluzione da adottare per l’ubicazione dei servizi in base a criteri tecnico-economici ed ai vincoli urbanistici; deve indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico ed archeologico da rispettare. In relazione alla presentazione dei progetti la Direttiva stabilisce che le aziende debbono presentarli al Comune almeno tre mesi prima dell’esecuzione delle opere. Il Comune o gli enti coinvolti hanno trenta giorni per precisare i motivi di un eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella progettazione. Nel caso in cui entro tale termine non vengano segnalate osservazioni ostative alla realizzazione delle opere, le aziende devono avviare i lavori comunicandone la data di inizio.
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