01.04.1999 - tributi

MODELLO 770/99 PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA NON OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO UNICO

MODELLO 770/99 PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA NON OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO UNICO MODELLO 770/99 PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA NON OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO UNICO
(D.M. 2/3/99)

Con D.M. 2/3/99 è stato approvato, con le relative istruzioni, il Modello 770/99, alla cui presentazione sono tenuti i sostituti di imposta che nel 1998 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
La dichiarazione Mod. 770/99, unica per tutti i percettori, deve essere presentata tra il 1° e il 31 maggio 1999 dai soggetti, comprese le amministrazioni statali, non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale.

Soggetti obbligati
Sono, tra gli altri, obbligati alla presentazione del Mod. 770:
– le società di capitali, le società di persone, le società di armamento, le società di fatto o irregolari, gli enti commerciali equiparati alle società di capitali e gli enti non commerciali residenti in Italia;
– le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
– le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia;
– le società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in Italia;
– le aziende coniugali esercenti attività in Italia;
– i gruppi europei di interesse economico;
– le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole e arti e professioni;
– le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che operano le ritenute e che da quest’anno non presentano più l’elenco dei percipienti;
– i soggetti che nel 1998 hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs. n. 239/1996); sui dividendi (art. 27-ter, D.P.R. n. 600/1973); sulle plusvalenze o altri redditi diversi (artt. 6 e 14, comma 7-bis, D.Lgs. n. 461/1997).

Soggetti esclusi
Non devono presentare il Mod. 770 coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte a non più di venti percipienti; tali soggetti sono, invece, tenuti alla presentazione dell’UNICO se hanno l’obbligo di presentare almeno una delle seguenti dichiarazioni: redditi, IVA e IRAP.

Trasmissione telematica
A partire da quest’anno non è più prevista la presentazione del Mod. 770 PC per chi compila la dichiarazione con strumenti informatici.

Consegna
Il Mod. 770, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato:
– a un ufficio postale o a una banca convenzionata;
– a un intermediario autorizzato.


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