23.03.2012 - trasporti

TRASPORTI – CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE

TRASPORTI – CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE
A seguito delle elevate concentrazioni di PM10 (polveri sottili) nell’aria, il Comune di Brescia ha emesso un’ordinanza di limitazione della circolazione a targhe alterne dei veicoli.
Il divieto opera dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal 22 febbraio 2012 fino a cessata esigenza.
La  circolazione a targhe alterne è istituita, per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ed interessa il territorio comunale di Brescia e di altri 18 comuni appartenenti alla Zona critica A1 della provincia. I comuni interessati sono: Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, Sarezzo, Villa Carcina.
La circolazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
• nei giorni pari è ammessa la circolazione ai veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con targa dispari – il carattere numerico 0 della targa è considerato elemento pari.
• In ogni caso i veicoli (a prescindere dal numero di targa), devono comunque rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 24/06 – D.G.R. 29.07.2009 n.8/9958: pertanto, dalle 07,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì, fino al 15 aprile 2012, restano soggetti al divieto di circolazione, indipendentemente se dotati di targa pari o dispari, i veicoli euro 0 benzina e euro 0, 1 e 2 diesel;
• i ciclomotori ed i motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente dalla targa, non possono circolare.
Si consiglia alle aziende che devono transitare nelle aree interessate dal provvedimento di limitazione al traffico, di consultare l’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune, (generalmente pubblicata sul sito internet comunale), per verificare eventuali modifiche o differenze rispetto a quanto indicato di seguito (in particolare in merito alle strade escluse dal divieto e alle deroghe per i veicoli diesel euro 3 e 4 dotati di filtro antiparticolato), oppure di contattare direttamente gli Uffici della Polizia Locale del Comune di interesse.

Veicoli esclusi dalla limitazione alla circolazione
Sono esclusi dalla limitazione alla circolazione:
• gli autoveicoli in categoria euro 4 e euro 5;
• gli autoveicoli ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);
• i motoveicoli, i motocicli e i ciclomotori non soggetti alle limitazioni previste dalla normativa regionale vigente (Legge Regionale 24/06, D.G.R. 29.07.2009 n.8/9958);
• gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi, ossia metano o GPL;
• le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;
• gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);
• gli autoveicoli del servizio car-sharing.
• Strade escluse dalla limitazione alla circolazione
• i tratti autostradali, le strade provinciali, statali e la Tangenziale Sud di Brescia;
• i tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici (“parcheggi scambiatori”) e cioè al piazzale antistante l’Ortomercato, per i veicoli provenienti dal casello autostradale di BS-ovest e per quelli provenienti dalla Tangenziale Sud (SP BS11) in uscita sulla Tangenziale Ovest, ed al parcheggio area “spettacoli viaggianti” di via Borgosatollo per i veicoli in uscita dal casello autostradale di BS-centro e dall’uscita della Tangenziale Sud (SP BS11) su Via della Volta.

Deroghe alla limitazione della circolazione
Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra:
• autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro, con indicati orari e tragitto da e per il luogo di lavoro (è ammessa l’autocertificazione dei soli datori di lavoro);
• veicoli adibiti a trasporto merci (autocarri), veicoli ad uso speciale e trasporto specifico, intestati a ditte o titolari e soci di attività commerciali, artigianali e industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro;
• autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
• autoveicoli di pronto soccorso;
• mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
• autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il soggetto disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente sul percorso per le esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;
• autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come – a titolo esemplificativo – gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa) gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
• autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
• autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
• autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;
• veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento (è ammessa l’autocertificazione dei soli datori di lavoro);
• veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da essi provenienti;
• veicoli degli rappresentanti ed agenti di commercio, in possesso della certificazione accertante l’iscrizione alla Camera di Commercio;
• veicoli delle concessionarie o autofficine che circolano con esposizione della targa “prova”;
• veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art.116 del Decreto legislativo 285/1992;
• veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione degli appositi registri storici ai sensi dell’art.60, comma 4, del Codice della Strada, D.lgs. 285/92 e che si recano o fanno ritorno da raduni o manifestazioni preventivamente calendarizzate, come da certificazione del comitato organizzatore dell’evento.
L’Amministrazione comunale di Brescia informa che presso il Comando di Polizia Locale, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e centralino sono attivate le linee telefoniche rispettivamente: 030/45001 – 800401104 – 030/29771, per ottenere tutte le informazioni necessarie, nonché le indicazioni per l’ottenimento ed il rilascio di permessi in deroga riferiti a particolari e motivate esigenze.
Si avverte, infine, che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13 del Codice della Strada (euro 80).
Il provvedimento di circolazione a targhe alterne verrà sospeso nel momento in cui i livelli di PM10 saranno rientrati al di sotto del livello di 50 microgrammi al metro cubo per 2 giorni consecutivi, in almeno 3 delle 4 centraline di rilevamento delle polveri inquinanti posizionate nell’area critica della provincia di Brescia.


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