NOVITA’ PREVISTE DAL NUOVO REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE SOA DELLE IMPRESE
NOVITA’ PREVISTE DAL NUOVO REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE SOA DELLE IMPRESE
Sul Notiziario n. 1 del 2011 si è data notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Regolamento dei lavori pubblici, DPR 207 del 5/10/2010, la cui entrata in vigore è fissata per il 8 giugno 2011.
Si ritiene necessario fornire sin d’ora il quadro delle numerose novità apportate sul tema della qualificazione SOA. In alcune situazioni infatti è necessario che l’impresa conosca per tempo dette novità per potervisi adeguare entro i termini previsti.
Per la lettura del testo della norma si rimanda a quello pubblicato sul sito internet del Collegio costruttori www.ancebrescia.it (per aprirlo cliccare qui). Gli articoli che interessano la parte in esame sono:
– artt. 7 e 8
– il titolo II, Capi I, III e IV
– art. 248 (per la sola categoria OS2)
– artt. 357 e 358
– Allegati A, B, B1, C, D, E, F.
Le novità in tema di qualificazione per appalti pubblici che vengono qui riportate sono solamente quelle che hanno un risvolto per le imprese associate, omettendo l’analisi delle nuove disposizioni che riguardano le Soa.
Si ritiene possa risultare più utile ad una prima lettura una esposizione, come la presente, ove i temi vengono enunciati in modo assolutamente sintetico, con semplici flash, anche a costo di imprecisioni nella loro esposizione e nella conseguente interpretazione.
CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI
– L’importo dei lavori risultante dal certificato (eventualmente decurtato dell’eccedenza dell’importo subappaltato) viene o imputato integralmente alla categoria prevalente , ovvero anche alla scorporabile non oltre il 10% (non risulta chiaro come operare in presenza di più di una categoria scorporabile).
-Certificati di buona esecuzione lavori (CEL):
Lavori pubblici:
– vengono inseriti telematicamente nel Casellario dell’Autorità di vigilanza da parte dell’ente committente entro 30 giorni dalla richiesta dell’impresa (l’inadempienza dell’ente è sanzionata); se la SOA riscontra lavori non inseriti nel Casellario, lo comunica all’ente inadempiente e all’Autorità per l’eventuale sanzione pecuniaria.
– La Soa richiede all’ente committente copia del bando, o della lettera di invito, relativa al lavoro dalla stessa certificato telematicamente e verifica la rispondenza delle categorie scorporabili; in caso di incongruenza lo segnala all’Autorità, che applica sanzioni pecuniarie al Responsabile del procedimento che ha emesso il certificato inserendolo nel Casellario.
– Per le imprese esecutrici di lavori pubblici già qualificate SOA: il committente pubblico, dopo il collaudo, trasmette all’Autorità una relazione dettagliata sul comportamento dell’esecutore e dei subappaltatori.
Lavori con committenti privati (in proprio o per conto terzi): vengono inseriti nel Casellario dalla SOA entro 30 giorni dal rilascio del relativo attestato (l’inadempienza è sanzionata); non sono sostituibili; la categoria è attribuita dalla Soa; il certificato è firmato sia dal committente che dal direttore dei lavori, che dovranno presentare i contratti di subappalto.
Lavori in proprio: il certificato è accompagnato dal titolo urbanistico (permesso di costruire, Dia, . . .), dal certificato di regolare esecuzione del direttore lavori appositamente predisposto, da fatture o altra documentazione corrispondenti all’acquisto di materiali, servizi ed eventuali subappalti, nonché dai contratti di subappalto.
Per lavori eseguiti all’estero:
– Il certificato di esecuzione lavori deve essere corredato da contratto o ogni documento comprovante l’esecuzione dei lavori.
– Ove il committente è pubblico, lo stesso rilascia il certificato con la legalizzazione del consolato italiano all’estero (salvo convenzioni che abbiano soppresso la legalizzazione)
– Ove il committente sia privato e il paese di esecuzione preveda una certificazione pubblica, il certificato di esecuzione viene rilasciato da chi rilascia detta certificazione pubblica e serve comunque la legalizzazione del consolato italiano all’estero (salvo il caso di convenzioni che abbiano soppresso la legalizzazione).
– Ove il committente sia privato e il paese di esecuzione non preveda una certificazione pubblica, il certificato è rilasciato da tecnico di fiducia del consolato, a spese dell’impresa.
– Del certificato di esecuzione lavori serve una traduzione certificata conforme in lingua italiana del consolato o di un traduttore ufficiale.
Lavori eseguiti per un contraente generale: il certificato di esecuzione lavori è rilasciato dal soggetto pubblico che ha effettuato l’affidamento al contraente generale con l’inserimento nel Casellario
PRATICHE :
TEMPI REQUISITI E DOCUMENTI
– La richiesta di rinnovo della qualificazione deve esser presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
– Revisione: domanda da presentare non prima dei 90 giorni dalla scadenza; la Soa effettua la revisione entro 45 giorni (con altri 45 di possibile interruzione); se rilasciato dopo la scadenza, l’efficacia dell’attestato decorre dalla data di emissione.
– I requisiti di ordine generale (personali e dell’impresa) sono i medesimi di quelli di ammissione alle gare.
– Durc e casellario sono acquisiti dalla Soa.
– Documentazione falsa riscontrata dalla Soa: diniego dell’attestato, comunicazione all’Autorità, riattestabilità dopo un anno
– Abilitazione alla progettazione: nello staff tecnico si computano anche le lauree brevi, ovvero il titolo di geologo per le specifiche categorie.
– Attrezzatura tecnica: valore costituito per almeno il 40% (prima era il 50%) da ammortamenti e leasing, documentati oltre che da contratti e fatture anche con libro cespiti.
– Qualificazione tramite il direttore tecnico: possibile mediante la documentazione dei lavori dallo stesso diretti negli ultimi 20 anni; la qualificazione è acquisibile fino a 2,5 milioni e purchè non siano passati meno di 5 anni da una precedente qualificazione nel medesimo modo.
– Direzione tecnica: per ogni variazione l’impresa dà la comunicazione alla SOA e all’Osservatorio entro 30 giorni.
– Incremento convenzionale premiante: per ditte individuali e società di persone i valori sono desunti dal libro inventari o da un bilancio riclassificato e vidimato da professionista abilitato.
– Patrimonio netto ultimo bilancio: se pari ad almeno il 10% della cifra affari media del quinquennio, l’incremento premiante è aumentato del 10%.
– Rivalutazione Istat dell’importo dei lavori: ammessa anche per i lavori con committenti privati o eseguiti in proprio (sinora possibile solo per lavori pubblici), con decorrenza dalla fine lavori desumibile da un apposito certificato di regolare esecuzione
REQUISITI DI SPECIFICHE CATEGORIE
Categoria OG11 (impianti tecnologici):
– qualificazione acquisibile con lavori pari al 40%, dell’importo di qualificazione richiesto, nella OS3 (impianto idrico), al 70% nella OS28 (riscaldamento, termico) e 70% nella OS30 (elettricista).
– la qualifica in OG11 abilita alla partecipazione a gare in luogo delle singole OS 3, 28, 30 per medesimo importo.
– i certificati di buona esecuzione lavori devono riportare oltre all’importo complessivo in OG11 anche i singoli importi delle OS e sono utilizzabili per qualificarsi solo nella OG11.
– nel bando di gara viene indicata la OG11 purchè siano rispettate le seguenti minime percentuali: 10% nella OS3, 25% nella OS28 e 25% nella OS30.
OS12-A (barriere stradali di sicurezza): ai fini del collaudo è necessaria una dichiarazione del produttore circa il corretto montaggio (disposizione che si applica ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dal 4/12/2011).
Categorie specialistiche (OS): è necessario avere almeno un operaio qualificato con patentino (se questo è previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro) pari al numero della classifica richiesta fino alla V, 7 operai per la VI, 8 per la VII e 10 per la VIII.
OS13 (prefabbricati in c.a.),
OS18-A (componenti strutturali in acciaio),
OS18-B (componenti per facciate continue),
OS32 (strutture in legno):
è necessaria la proprietà dello stabilimento di produzione.
OG13 (opere di ingegneria naturalistica [ripristini ambientali]): il certificato di buona esecuzione deve essere vistato dall’autorità eventualmente preposta alla tutela del relativo bene.
OG2 (restauro immobili vincolati),
OS2-A (restauro superfici decorate),
OS2-B (restauro libri, foto,
),
OS25 (scavi archeologici):
– Con decreto verranno individuate forme semplificate per la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale (lavori e di bilancio) per agevolare le imprese artigiane
– Il certificato di esecuzione lavori deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene.
– I lavori sono utilizzati solo da chi li ha realizzati, appaltatore o subappaltatore.
– Fino a 150.000 euro i certificati di esecuzione lavori devono riportare l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene.
Direzione tecnica per OG2: necessaria la laurea in architettura o conservazione beni culturali.
Direzione tecnica perOS2-A e OS2-B: affidata a restauratori di beni culturali. Fino alla emanazione di apposito decreto può essere affidata anche mediante esperienza di direttore di cantiere per almeno 5 anni
TRASFERIMENTO D’AZIENDA (CESSIONE, FUSIONE, AFFITTO, SCISSIONE
.)
– Il contratto di affitto di azienda (ai fini della qualificazione del soggetto che beneficia dell’affitto) deve essere di almeno tre anni (si presume a partire dalla data di emissione dell’attestato di qualificazione e idem per il caso di revisione della qualificazione).
– Nel caso di cessione, anche parziale, di azienda, il richiedente presenta alla SOA una perizia giurata redatta da soggetto nominato dal Tribunale.
– La SOA accerta quali requisiti di ordine speciale (relativi ai lavori ed ai valori di bilancio) sono stati ceduti.
– La cedente può chiedere una nuova attestazione solo con i requisiti successivi alla cessione.
– Gli atti di cessione sono inviati dall’impresa alla CCIAA (che li trascrive nel certificato camerale) e all’Autorità.
QUALIFICAZIONE MEDIANTE
AVVALIMENTO
(prevista dal Codice degli appalti solo tra imprese che abbiano fra loro un rapporto di controllo):
– Serve la dichiarazione dell’ausiliaria con cui si obbliga a mettere a disposizione dell’ausiliata per tutta la durata della qualificazione le risorse oggetto di avvalimento.
– Obbligo di documentare il rapporto di controllo tra ausiliaria e ausiliata.
– L’ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale (personali e dell’impresa) .
– L’attestato di qualificazione è redatto su modello specifico che richiama l’avvalimento.
– I bandi prevedono la possibilità di partecipare con qualificazione ottenuta mediante avvalimento solo a partire dal 4/12/2011.
GARE FINO A 150.00 EURO
– I lavori richiesti per partecipare alla gara devono essere analoghi.
– Per la OG13 serve l’attestato di buon esito rilasciato dall’Autorità eventualmente preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
– Nulla è richiesto al soggetto qualificato SOA nella categoria del lavoro in appalto.
SANZIONI ALLE IMPRESE
– Pecuniaria per mancata risposta entro 30 giorni ad una richiesta dell’Autorità; dopo ulteriori 60 giorni , sospensione di 1 anno; dopo l’anno la decadenza dalla qualificazione.
– Idem se l’impresa non risponde alla Soa, che è tenuta ad informare l’Autorità.
– Pecuniaria per la mancata comunicazione all’Osservatori, entro 30 giorni, circa la variazione dei requisiti di ordine generale (personali e dell’impresa: di non fallimento, antimafia, regolarità contributiva, fiscale etc.) o circa la variazione della direzione tecnica (comunicazione che si aggiunge alla relativa istanza alla Soa).
VARIE
– La capogruppo in ATI non beneficia dell’incremento di un quinto.
– 2 nuove classifiche (1.500 e 3.500).
– Gli enti di certificazione ISO 9000 devono comunicare all’Autorità la decadenza del loro certificato (si ritiene solo nel caso non venga mantenuto).
– Le Soa acquisiscono i bilanci delle imprese telematicamente dalla CCIAA
– Il corrispettivo del consorzio stabile è ridotto al 50%.
– Il corrispettivo per I e II classifica è ridotto dl 20% (non risulta chiaro come ci si comporti in presenza di più classifiche).
DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE:
– è segnalata dalla Soa all’Autorità, che lo segnala nel Casellario.
– durante l’esecuzione dei lavori le stazioni appaltanti verificano nel Casellario che non sia intervenuta per l’appaltatore la decadenza.
– se la stazione appaltante riscontra la decadenza del subappaltatore, pronuncia la decadenza anche dell’autorizzazione al subappalto e lo segnala all’Osservatorio per l’inserimento nel Casellario.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le attuali attestazioni relative alle categorie
OG10 (centrali, linee elettriche, esclusa illuminazione pubblica),
OG11 (impianti tecnologici: l’insieme degli impianti idrico, di riscaldamento, elettrico),
OS7 (murature, intonaci, tinteggiature, esclusi isolamenti termici e acustici),
OS8 (isolamenti termici e acustici, impermeabilizzazioni),
OS12 (barriere e protezioni stradali, ora divise in OS12-A e OS12-B),
OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo, ora suddivise in OS18-A e OS18-B),
OS20 (rilevamenti topografici, ora divisi in OS20-A e OS20-B),
OS21 (opere strutturali speciali, escluse indagini e analisi ora in OS20-B),
OS2 (restauro di superfici decorate, ora diviso in OS2-A e OS2-B):
– cessano di validità il 4/12/2011, anche quelle la cui scadenza naturale è tra il 8/6/2011 e il 4/12/2011.
– fino al 4/12/2011 le stazioni appaltanti rilasciano i certificati di esecuzione lavori con riferimento alle vecchie categorie previste dal DPR 34/2000; dopo, su richiesta della Soa, riemettono per intero i certificati con riferimento alle categorie nuove e, per la OG11, indicano anche le singole categorie OS3, OS5, OS28, OS30. Dopo tale data i certificati sono emessi con riferimento alle nuove categorie.
– fino al 4/12/2011 nei bandi di gara, o nelle lettere di invito, vengono indicate le vecchie categorie e le imprese partecipano con gli attestati riferiti alle vecchie categorie.
– le attestazioni eventualmente già rilasciate dalle Soa prima del 4/12/2011 riferite alle nuove categorie possono essere utilizzate solo dopo tale data.
– i direttori tecnici riconosciuti all’ANC possono mantenere l’incarico presso la medesima impresa.
– entro il 4/12/2011 l’Autorità indica quali requisiti (generali e speciali) e quali referenze che hanno portato all’emissione dell’attestato debbano essere riportate sull’attestato stesso.
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