TASSA SULLE SOCIETÀ – EFFETTI DELLA FINANZIARIA SULLE CONTROVERSIE PENDENTI
TASSA SULLE SOCIETÀ – EFFETTI DELLA FINANZIARIA SULLE CONTROVERSIE PENDENTI TASSA SULLE SOCIETÀ – EFFETTI DELLA FINANZIARIA SULLE CONTROVERSIE PENDENTI
(Min. finanze, Circ. 12/2/99, n. 32/E)
Con l’interpretazione autentica fornita dalla legge collegata alla finanziaria 1999 in materia di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese, il legislatore ha riconosciuto, in sostanza, la possibilità di rimborsare la differenza fra le somme versate e quelle dovute in base alle nuove misure stabilite dalla legge stessa, sempre che sia stata presentata istanza di rimborso nel termine triennale decorrente dal giorno del pagamento (art. 11, legge n. 448/1998).
La natura interpretativa della norma impedisce l’integrale rimborso delle somme a suo tempo versate, pertanto, in presenza di istanze di rimborso presentate nel rispetto del termine di decadenza, il Ministero delle finanze provvederà al rimborso esclusivamente entro tali limiti.
Controversie pendenti
Per quanto riguarda le controversie pendenti in sede giurisdizionale, in qualsiasi grado di giudizio l’Amministrazione finanziaria dovrà dedurre lo “ius superveniens”, che comporta la detrazione dalle somme corrisposte dell’importo della tassa per la prima iscrizione (fissata in lire 500.000 per ogni tipo di società) e della tassa annuale per l’iscrizione di altri atti sociali (liquidata in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di società), nel rispetto dell’eccezione di decadenza triennale, di esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici.
Le sentenze già pronunciate saranno impugnate dalla P.A. non solo, come accadeva in passato, sul punto della decadenza triennale, della rivalutazione e degli interessi anatocistici, se su questi punti si fosse ottenuta una pronuncia sfavorevole, ma anche sulla deduzione dall’importo corrisposto delle somme dovute per l’iscrizione dell’atto costitutivo e degli altri atti societari.
Comportamento degli Uffici
Di conseguenza gli Uffici finanziari:
a) qualora siano pendenti procedimenti contenziosi in primo grado, proseguiranno il giudizio, deducendo la sopravvenuta norma interpretativa, senza provvedere all’immediato rimborso, in quanto quest’ultimo altererebbe il criterio dell’ordine cronologico su cui si fonda la procedura di rimborso;
b) se sia stata pronunciata una sentenza di primo grado (o sia stato emesso un decreto ingiuntivo), dovranno proporre impugnativa per l’applicazione della nuova normativa, procedendo al rimborso della differenza tra le somme corrisposte e l’importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l’iscrizione degli atti societari fissato dalla legge collegata alla finanziaria, sempre nel rispetto del principio della decadenza triennale. Qualora, invece, si sia già provveduto al rimborso delle somme in esecuzione di sentenza di primo grado, senza tenere conto della nuova disciplina, dovranno, comunque, provvedere alla tempestiva impugnazione al fine di recuperare la differenza tra gli ammontari rimborsati e quelli dovuti in base alla nuova legge;
c) se è già pendente il giudizio di secondo grado sarà sufficiente integrare le memorie difensive chiedendo l’applicazione delle nuove disposizioni;
d) se, invece, è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si dovrà dare alla medesima integrale esecuzione.
Interessi
Poiché gli interessi dovuti sulle somme da rimborsare sono stati fissati al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge, e, quindi, al tasso del 2,50 per cento con decorrenza dalla data della domanda di rimborso, dovranno essere impugnate le sentenze che riconoscano la corresponsione degli interessi secondo la previgente normativa (legge n. 29/1961).
Rimborsi parziali 1992
Non dovranno più essere effettuati i rimborsi parziali per l’anno 1992.
DIPARTIMENTO ENTRATE
Circolare n.32 del 12/2/99
Con la circolare n. 66/E del 5 marzo 97 sono state impartite istruzioni nel senso di provvedere ai rimborsi della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi di condanna dell’Amministrazione finanziaria, sempre che l’istanza di restituzione sia stata prodotta nel termine triennale di decadenza stabilito dall’art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 641 del 1972.
La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con una norma di interpretazione autentica recata dall’art. 11, ha ora precisato la misura della tassa sulle concessioni governative dovuta per gli anni dal 1985 al 1992 e ha stabilito i criteri per procedere al rimborso delle somme pagate in eccedenza.
L’art. 11 della legge n. 448 del 1998, al comma 1, ha disposto quanto segue: “L’art 61, comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all’art.
4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l’iscrizione dell’atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l’iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquanta mila;
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila.”.
Il comma 2 dello stesso art. 11 ha, poi, stabilito che: “Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.”.
Il legislatore ha riconosciuto, in sostanza, la possibilità di rimborsare la differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma dell’art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sempre che sia stata presentata istanza di rimborso nel termine triennale previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 641 del 1972.
La natura interpretativa della norma di cui all’art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 impedisce l’integrale rimborso delle somme a suo tempo versate.
Pertanto, in presenza di istanze di rimborso presentate nel rispetto dell’anzidetto termine di decadenza, si provvederà al rimborso esclusivamente nei limiti stabiliti dal più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 1998 e secondo le modalità definite dai commi 4 e 6 dell’art. 11 in esame, per le quali il Ministero si riserva di impartire specifiche istruzioni.
Per quanto riguarda le controversie pendenti in sede giurisdizionale, in relazione ai rimborsi in argomento, si precisa – in conformità alle istruzioni impartite dall’Avvocatura Generale dello Stato con circolare n. 2/99 del 12 gennaio 1999 – quanto segue.
In qualsiasi grado di giudizio dovrà dedursi lo ius superveniens (art. 11 della legge n. 448) che comporta la detrazione dalle somme corrisposte dell’importo della tassa per la prima iscrizione (fissata in lire 500.000 per ogni tipo di società) e della tassa annuale per l’iscrizione di altri atti sociali (liquidata in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di società), nel rispetto dell’eccezione di decadenza triennale ex art. 13 del D.P.R. n. 641 del 1972, di esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici.
Le sentenze già pronunciate dovranno essere impugnate non solo, come accadeva in passato, sul punto della decadenza triennale, della rivalutazione e degli interessi anatocistici, se su questi punti si fosse ottenuta una pronuncia sfavorevole, ma anche sulla deduzione dall’importo corrisposto delle somme dovute per l’iscrizione dell’atto costitutivo e degli altri atti societari.
Ciò premesso, al fine di assicurare l’uniformità di indirizzo nella trattazione del contenzioso attualmente pendente, vorranno gli Uffici, in collaborazione con le Avvocature, promuovere le seguenti iniziative:
a) qualora siano pendenti procedimenti contenziosi in primo grado, sarà necessario proseguire il giudizio, deducendo lo ius superveniens di cui alle disposizioni dettate dall’art. 11 citato, senza provvedere all’immediato rimborso, in quanto quest’ultimo altererebbe il criterio dell’ordine cronologico su cui si fonda la procedura di rimborso disciplinata dal comma 4 dello stesso art. 11. In tali situazioni si provvederà al rimborso con la procedura automatizzata che sarà predisposta in attuazione del menzionato comma 4 dell’art. 11;
b) se sia stata pronunciata una sentenza di primo grado (o sia stato emesso un decreto ingiuntivo), si dovrà proporre impugnativa per l’applicazione della nuova normativa.
Va precisato, comunque, che, essendo oggi la sentenza di primo grado titolo esecutivo, a seguito della modifica dell’art. 282 del c.p.c., gli Uffici competenti dovranno, intanto, procedere al rimborso della differenza tra le somme corrisposte e l’importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l’iscrizione degli atti societari fissato dall’articolo 11 della legge n. 448 del 1998, sempre nel rispetto del principio della decadenza triennale. Qualora, invece, si sia già provveduto al rimborso delle somme in esecuzione di sentenza di primo grado, senza tener conto della disciplina recata dall’art. 11 della legge n. 448 del 1998, dovrà, comunque, provvedersi alla tempestiva impugnazione al fine di recuperare la differenza tra gli ammontari rimborsati e quelli dovuti in base alla nuova disciplina;
c) se è già pendente il giudizio di secondo grado sarà sufficiente integrare le memorie difensive chiedendo l’applicazione delle citate disposizioni dell’art. 11;
d) se, invece, è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si dovrà dare alla medesima integrale esecuzione.
Nelle ipotesi indicate alle lettere b), c) e d) non dovrà essere attivata la procedura automatizzata disciplinata dal comma 4 del menzionato art. 11.
Si evidenzia, inoltre, che il terzo comma dell’art. 11 della legge n. 448 del 1998 disciplina gli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, fissandoli al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge, e, quindi, per effetto del D.M. 10 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11.12.1998, n.289), al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
Conseguentemente, è da ritenersi superato l’orientamento espresso da questa Direzione Centrale con la risoluzione n. 169/E del 5.11.1998.
Pertanto, dovranno essere impugnate le sentenze che riconoscano la corresponsione degli interessi secondo la normativa di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modifiche, o, comunque, secondo criteri diversi da quelli fissati dall’art. 11 citato.
Si precisa, infine, che per non alterare il ricordato ordine dei rimborsi stabilito dal comma 4 dell’art. 11 della ripetuta legge n. 448 del 1998, non dovranno più essere effettuati i rimborsi parziali per l’anno 1992, previsti dall’art. 61, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
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