28.11.2011 - tecnica

NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI – D.P.R. 1/8/2011, N.151 E CIRCOLARE n. 13061 del 06/10/2011

NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI – D.P.R. 1/8/2011, N.151 E CIRCOLARE n. 13061 del 06/10/2011
Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 e contenente il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Con tale norma vengono contestualmente abrogati:
• il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
• il Decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Il nuovo regolamento  ha come obiettivi quelli di rendere più snella e veloce l’azione amministrativa e rendere più efficace l’opera di controllo dei Comandi provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato.
La nuova norma opera infatti una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati, raccordando la disciplina vigente in materia di prevenzione incendi con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità.
Si ottiene così una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, nonché riduzione e certezza dei tempi con una elevata tutela della pubblica incolumità.
La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.
Entrando nel dettaglio procedurale, il titolare, prima dell’inizio dell’attività, è tenuto a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata da atti «tecnico-amministrativi», comprensivi di:
• una dichiarazione sostituiva dell’atto notorio con la quale il titolare dell’attività segnala l’inizio dell’attività;
• un’asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
• le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
La norma individua le attività soggette a visite e controlli in tre categorie(A,B,C). Qualora siano presenti contemporaneamente attività di categoria A, B, e C, il progetto sottoposto a valutazione dovrà riferirsi solo alle attività B e C, mentre le attività A saranno indicate ai fini della valutazione di eventuali interferenze.
Le attività in categoria A e B sono sottoposte a visite a campione, per le quali il Comando provinciale rilascerà copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell’interessato.
Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Se ne denota che, ai sensi del nuovo regolamento, il CPI, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale. Il CPI assume perciò valenza di «attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio».
Ove nei controlli emergessero carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, viene data la possibilità al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l’interruzione dell’attività, ma di richiedere all’interessato di conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti. Quanto appena indicato presume sempre che la prosecuzione dell’attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l’imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.
Si precisa altresì che le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.
Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF). Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera.
Altro procedimento innovativo, introdotto dal D.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d’opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione. In questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse. Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell’opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.
Il periodo transitorio è regolamentato dall’articolo 11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il D.P.R. 37/98 e non ancora conclusi.
Sul sito internet del Collegio Costruttori www.ancebrescia.it vengono riportati i testi del Decreto e della Circolare qui commentati.


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