23.09.2011 - ambiente

RIFIUTI – RIPRISTINO DEL SISTRI A PARTIRE DAL 9 FEBBRAIO 2012

RIFIUTI – RIPRISTINO DEL SISTRI A PARTIRE DAL 9 FEBBRAIO 2012

Con la manovra finanziaria di ferragosto (L.148/2011) è stata cancellata la norma che aveva disposto l’abrogazione del SISTRI, il nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti.
A seguito delle modifiche introdotte, l’avvio del SISTRI viene fissato al 9 febbraio 2012.
Fanno eccezione i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (imprese con meno di dieci dipendenti). Per questi soggetti il termine di avvio del SISTRI non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012.
La manovra finanziaria ha previsto, inoltre, che il Ministero dell’Ambiente debba svolgere – sino al 15 dicembre 2011 – una verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione del SISTRI con altri software di gestione eventualmente già utilizzati dalle imprese (interoperabilità).
Si ricorda, infine, che le imprese edili non sono generalmente tenute ad adottare il SISTRI rientrando nelle categorie espressamente esonerate da tale obbligo.

I soggetti obbligati ad adottare il SISTRI – sono in linea di massima – quelli che erano tenuti a compilare il MUD e più precisamente:
– coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (conto terzi);
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c),d) e g)) con più di dieci dipendenti.

Sono esonerati, invece, dall’obbligo di adottare il SISTRI:
– le imprese e gli enti produttori di iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (e quindi i produttori di rifiuti derivanti da demolizioni, costruzioni e attività di scavo);
– coloro che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8.


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