Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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18.04.2025 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – ASSUNZIONI AGEVOLATE – BONUS GIOVANI – PUBBLICAZIONE DECRETO ATTUATIVO

L’art. 22 del Decreto Coesione (d.L. n. 60/2025), al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ha introdotto il c.d. Bonus Giovani, a favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tale bonus consiste nell’esonero dal versamento, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In particolare, tale esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato. L’esonero, invece, spetta nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, l’esonero si applica altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze si un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il medesimo esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nel limite di spesa di: 34,4 milioni di euro per l’anno 2024; 458,3 milioni di euro per l’anno 2025; 682,5 milioni di euro per l’anno 2026; 254,1 milioni di euro per l’anno 2027.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio emergesse, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l’INPS non potrà procedere all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale 2 imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’esonero stesso.

La norma rimandava ad apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell’esonero.

In adempimento di tale previsione, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo del c.d. Bonus Giovani.

ANCE nazionale, con una sua nota, ha provveduto ad illustrare le disposizioni del decreto di maggiore interesse per le imprese edili, che si illustrano di seguito.

Con riferimento ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il Ministero specifica che l’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di fruizione del beneficio, il decreto interministeriale in esame dispone che tali domande devono essere inoltrate all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini che verranno indicati dall’Istituto con apposite istruzioni.

La domanda di fruizione del beneficio deve contenere le seguenti informazioni:

  1. a) dati identificativi dell’impresa;
  2. b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  3. c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  4. d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  5. e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Inoltre, il decreto precisa che la domanda deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto stesso, ossia “i lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna” (assunzioni relative alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

Pertanto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

Il decreto dispone poi che la domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.

Le domande di fruizione dell’esonero rispetto alle assunzioni o trasformazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto in esame (ossia quelle non relative alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), sono trasmesse all’INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.

Le domande sono verificate dall’INPS tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero di cui all’articolo

A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.

La quantificazione è funzionale all’aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 22, comma 7, primo periodo, del decreto coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera a), della legge n. 207/2024.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. A tal fine, l’INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e dall’INL, all’uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l’interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici.

L’INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa, l’INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto non riportato, si rinvia al decreto in esame.

Allegato: Decreto_under_35


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