REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEL POTERE DI ACCERTAMENTO E SANZIONE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI – DELIBERA ANAC
Una gestione economica corretta ed efficace dell’azione pubblica richiede non solo la selezione di imprenditori affidabili, ma anche la presenza di soggetti pubblici adeguatamente preparati al ruolo che devono svolgere: garantire la soddisfazione dell’interesse pubblico attraverso la realizzazione dell’opera nel modo migliore, entro tempi ragionevoli e con il minore costo possibile, coniugando così l’esigenza di contenere la spesa con l’obiettivo di assicurare una buona qualità dell’opera.
È emersa, quindi, la necessità di disporre di stazioni appaltanti qualificate, nella consapevolezza che gli ostacoli alla realizzazione dell’interesse pubblico non derivano soltanto dall’affidabilità dell’impresa, ma anche dalla capacità della PA di svolgere adeguatamente il proprio ruolo. Si pensi, ad esempio, all’individuazione delle priorità nell’allocazione delle risorse pubbliche, alla definizione delle caratteristiche o qualità del bene da acquisire, oppure alla scelta della procedura di approvvigionamento più idonea.
Il d.lgs. n. 36/2023 dedica alla qualificazione gli articoli 62 e 63 del Codice, ed è regolata nei suoi dettagli operativi dall’Allegato II.4 (Requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) e dalle delibere attuative ANAC.
La finalità del codice è duplice:
- da un lato, assicurare che gli enti affidanti siano effettivamente idonei a svolgere gare pubbliche in autonomia;
- dall’altro, favorire un sistema più selettivo e responsabile, che premi le amministrazioni organizzate e penalizzi comportamenti opachi o inadeguati.
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza devono ottenere un livello di qualificazione in base a tre macro-criteri:
- organizzazione: valutazione delle strutture interne, competenze tecniche e presenza di personale qualificato;
- esperienza pregressa: numero, valore e tipologia di gare già gestite negli ultimi cinque anni;
- capacità di digitalizzazione: utilizzo delle piattaforme certificate, interoperabilità con la BDNCP e competenze digitali.
Sulla base di tali criteri, le SA possono ottenere un punteggio e un livello di qualificazione variabile (L1, L2, L3 per i Lavori; SF1, SF2 e SF3 per Servizi e Forniture), che determina se e quali tipologie di affidamento possono essere gestite direttamente:
- affidamenti di lavori sopra e sotto soglia;
- affidamenti di servizi e forniture sopra e sotto soglia;
- attività di centrale di committenza.
Nel caso in cui non si raggiungano i livelli minimi richiesti per una determinata attività è prevista la possibilità di avvalersi di altri enti qualificati.
Recentemente, il Correttivo al Codice dei Contratti, approvato con d.lgs. n. 209/2024, ha apportato alcuni aggiornamenti significativi al sistema di qualificazione:
- ha rafforzato i poteri di controllo di ANAC, introducendo l’obbligo per le SA di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei requisiti (es. perdita di personale chiave, mancato utilizzo di piattaforme digitali);
- ha reso più stringente l’obbligo di mantenimento dei requisiti anche dopo l’ottenimento della qualificazione, superando l’impostazione meramente “certificativa”;
- ha previsto sanzioni progressive e graduate, anche di tipo accessorio, per le SA che non rispettano gli standard minimi;
- ha introdotto la possibilità di revoca o declassamento temporaneo in caso di ritardi e inadempimenti gravi (es. superamento dei 160 giorni tra apertura offerte e stipula del contratto).
Regolamento ANAC
Da ultimo, l’ANAC con la delibera dell’11 marzo 2025, n. 126 ha adottato il Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento e sanzione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 63, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023.
Il provvedimento ha introdotto un quadro sanzionatorio finalizzato a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti, anche dopo il rilascio della qualificazione.
Il Regolamento è così suddiviso:
Articolo 1 – Definizioni
Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 3 – Definizione delle gravi violazioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti
Articolo 4 – Accertamento della violazione
Articolo 5 – Responsabile del procedimento
Articolo 6 – Diritto di accesso
Articolo 7 – Comunicazioni
Articolo 8 – Richiesta di ulteriori informazioni e integrazioni
Articolo 9 – Archiviazioni
Articolo 10 – Avvio del procedimento finalizzato all’esercizio del potere sanzionatorio con contestazione dell’addebito
Articolo 11 – Fase istruttoria
Articolo 12 – Audizioni
Articolo 13 – Sospensione dei termini del procedimento
Articolo 14 – Comunicazione di risultanze istruttorie
Articolo 15- Conclusione del procedimento
Articolo 16 – Criteri per la quantificazione delle sanzioni
Articolo 17 – Abrogazione e norme transitorie
Articolo 18 – Entrata in vigore
Nel dettaglio, viene disciplinato il procedimento con il quale l’ANAC può:
- effettuare controlli sul possesso effettivo dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione e adottare i conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di accertata carenza totale o parziale dei requisiti;
- irrogare la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria in caso di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- ridurre il livello di qualificazione;
- irrogare la sanzione per gravi violazioni.
L’art. 3 del Regolamento definisce le gravi violazioni in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti:
- la presentazione di dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti quali:
- per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di una struttura organizzativa stabile nella quale, invece, il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza;
- dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che invece, sia di fatto impegnato in altre attività;
- inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio quale, ad esempio, l’immotivato rifiuto di svolgere la procedura di gara;
- mancata comunicazione della perdita dei requisiti;
- la mancata adozione delle misure proposte;
- ogni altro artifizio o comportamento doloso volto a conseguire la qualificazione in assenza dei requisiti.
L’ANAC accerta la sussistenza delle gravi violazioni su segnalazione o a campione, attivando un procedimento che può concludersi con:
- la revoca della qualificazione;
- la riduzione del punteggio;
- sanzioni pecuniarie graduate per gravità e recidiva.
Il procedimento sanzionatorio, che deve concludersi entro 180 giorni, si apre con la comunicazione di avvio, in cui vengono indicati:
- i fatti contestati;
- le norme violate;
- le sanzioni astrattamente applicabili.
Le amministrazioni coinvolte possono:
- accedere agli atti;
- presentare memorie difensive;
- chiedere un’audizione.
Al termine della fase istruttoria, il responsabile del procedimento sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:
- l’archiviazione, con conferma della qualificazione posseduta nel caso in cui non emergano gravi violazioni e siano confermati i requisiti dichiarati in fase di qualificazione;
- la riduzione del punteggio di qualificazione in caso di accertata carenza parziale dei prescritti requisiti;
- l’attribuzione di un livello di qualificazione inferiore nel caso in cui la riduzione del punteggio di qualificazione non consenta il mantenimento del livello di qualificazione acquisito;
- la revoca della qualificazione nel caso in cui la riduzione del punteggio di qualificazione non consenta il mantenimento del livello minimo di qualificazione;
- l’applicazione della sanzione pecuniaria nei casi di gravi violazioni e l’eventuale sospensione della qualificazione;
- la riduzione temporanea del livello di qualificazione nel caso di irrogazione della sanzione di cui all’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, laddove la criticità accertata incida sulla capacità esecutiva della stazione appaltante qualificata.
Il provvedimento finale viene trasmesso all’ufficio competente per l’aggiornamento dell’Elenco SA qualificate.
L’importo della sanzione pecuniaria e la durata della sanzione accessoria sono determinati dall’Autorità secondo i criteri di cui all’articolo 11, l. n. 689/1981, ovvero:
- rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico;
- attività svolta dalla Stazione Appaltante e/o Ente Concedente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;
- livello della qualificazione conseguita;
- eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
- peculiarità del caso concreto.
Infine, la rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole della violazione e alle giustificazioni della SA.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: Regolamento sanzionatorio qualificazione stazioni appaltanti – del.126.2025
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