24.03.2011 - ambiente

ALBO GESTORI AMBIENTALI – TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI NON PERICOLOSI – AGGIORNAMENTO DELLE ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 2011

ALBO GESTORI AMBIENTALI – TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI NON PERICOLOSI – AGGIORNAMENTO DELLE ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 2011
           
Il D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 205/10, prevede che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri/giorno (individuati all’articolo 212 c.8 del D.Lgs. 152/06) che abbiano effettuato l’iscrizione all’Albo prima del 14 aprile 2008 debbano aggiornare le proprie iscrizioni entro il 25 dicembre 2011.
Al fine di disciplinare la procedura di aggiornamento delle iscrizioni, l’Albo Gestori Ambientali ha emanato la circolare n.432/albo/pres. del 15/3/2011 ed ha predisposto uno schema di domanda di aggiornamento (Allegato “A”).
Considerato l’alto numero delle iscrizioni da aggiornare l’Albo ha previsto che le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2011.
Nel caso di presentazione delle domande successiva a tale data, la Sezione Regionale dell’Albo non sarà in grado di garantire il rispetto del termine fissato dalla legge (25/12/2011).
Infine, in ordine ai termini di decorrenza dei 10 anni di durata delle iscrizioni all’Albo, ai sensi dell’art. 212 comma 8, il Comitato Nazionale dell’Albo ha specificato che deve intendersi riferito:
– per le iscrizioni effettuate prima del 14 aprile 2008: dalla data di delibera di aggiornamento dell’iscrizione
–  per le iscrizioni effettuate successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008: dal 25 dicembre 2010.
Le imprese che volessero presentare per il tramite di Ance Lombardia la domanda di aggiornamento (il servizio è gratuito) sono pregate di mettersi in contatto con gli uffici del Collegio Costruttori allo 030-399133.

Allegato “A”


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