TESTO DELLA LEGGE SULLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI IN APPALTI PUBBLICI
La legge n. 317/2010, di conversione del D.L. n. 187/2010, ha apportato alcune modifiche alla disciplina in tema di tracciabilità dei flussi finanziari in appalti pubblici
Novità – Le novità di rilievo introdotte dalla legge 317/2010 riguardano l’innalzamento da 500 a 1.500 euro del tetto per le singole spese giornaliere non vincolate al pagamento tramite conto dedicato e la proroga al 16/6/2011della nuova disciplina relativa ai contratti stipulati prima del 7/9/2010.
RIEPILOGO NORMATIVA – Di seguito si riepiloga la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti in appalti pubblici, in attesa di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario e sul sito internet del Collegio Costruttori il testo integrale della norma dopo le variazioni apportate dalla legge di conversione.
Tracciabilità dei pagamenti – Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Tali conti dedicati possono essere utilizzati per più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
I conti correnti dedicati possono essere reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e perciò con esclusione di contanti e assegni.
Da quando si applica la norma – Le disposizioni in parola si applicano ai contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010.
I contratti stipulati precedentemente ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, sono soggetti alla norma a partire dal 16 giugno 2011.
Pagamenti a dipendenti, enti, consulenti, fornitori, per spese generali e macchinari – I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, relativi al cantiere pubblico nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all’acquisto di macchinari) sono eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche quando il pagamento è riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell’appalto pubblico. Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.
Si ritiene peraltro, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge, che le spese generali per cui vige l’obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell’impresa.
Per l’acquisto di materiali da stoccare in magazzino la norma non pone vincoli. L’acquisto ed il pagamento verranno effettuati secondo le modalità che l’impresa ritiene più opportune.
L’utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito per queste fattispecie solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere di importo fino a 1.500 euro, inerenti il lavoro pubblico, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa (ad es. carte di credito, assegni, bancomat) L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata in favore di uno o più dipendenti tramite bonifico bancario o postale o di strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare a piena tracciabilità della transazione finanziaria.
CIG E CUP – Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, i dati possono essere inseriti nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
Obbligo di comunicazione – clausola del contratto – Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Inoltre, negli stessi termini, devono comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La stazione appaltante, nei contratti da sottoscrivere con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa in commento. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da’ immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. A tal fine l’Autorità di vigilanza ha predisposto appositi schemi, riportati in calce alla propria determina consultabile sul sito internet del Collegio Costruttori www.ancebrescia.it (articolo del 22-11-2010 dal titolo: Tracciabilita’ nei pagamenti in appalti pubblici – indicazioni dell’autorita’ per la vigilanza).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mancato rispetto degli obblighi qui illustrati è sanzionato pecuniariamente (vedasi Notiziario 8/9-2010 e sito internet www.ancebrescia.it commento e testo dell’art. 6 della legge136/2010).
Testo normativo coordinato sulla tracciabilità dei pagamenti in appalti pubblici
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