POLIZZE CATASTROFALI: esteso il termine di adozione entro il 31 marzo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta il Decreto ministeriale 18/2025 “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213” che chiarisce tempi e modalità per attuare il provvedimento introdotto dalla legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) in merito all’adozione delle polizze catastrofali.
Di seguito le principali disposizioni.
Tempistiche
Si prevede un tempo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del Dm (27 febbraio) per adeguare i testi delle polizze alle previsioni di legge, in modo tale che l’obbligo a contrarre possa essere assolto rispettando il termine del 31 marzo.
In particolare, per le polizze già in essere l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
Soggetti tenuti ad assicurarsi
Tutte le imprese iscritte nel Registro imprese, ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile.
Le disposizioni non si applicano alle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprenditore agricolo).
Sanzioni per le imprese
Il rischio per le imprese che non ottemperano all’obbligo di dotarsi di una polizza catastrofale è quello di rimanere escluse da garanzie e agevolazioni pubbliche e di non poter partecipare a gare pubbliche (sanzioni indirette).
La legge introduce sanzioni pecuniarie dirette solo per le imprese assicurative in caso di rifiuto o elusione dell’obbligo a contrarre.
Eventi da assicurare
Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le frane e le alluvioni, inondazioni e esondazioni. Viene specificato che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Beni da assicurare
Sono le immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424 “Contenuto dello stato patrimoniale”, lettera B-II, n.1), 2) 3) del Codice civile; ossia le immobilizzazioni materiali di cui 1) terreni e fabbricati, 2) impianti e macchinari, 3) attrezzature industriali e commerciali.
Viene sottolineato che sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, anche quando gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Determinazione del premio
Il decreto definisce le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi nella polizza catastrofale.
In particolare, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto:
- dell’ubicazione del rischio sul territorio,
- della vulnerabilità dei beni assicurati,
sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili, della letteratura scientifica in materia, adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni sopra definiti da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Danni indennizzabili
Sono quelli direttamente cagionati dall’evento ai beni oggetto di copertura.
Il Dm introduce una serie di esclusioni per i casi in cui la polizza obbligatoria non opera:
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Entità del danno indennizzabile e massimali
Quanto all’entità del danno indennizzabile, il Dm stabilisce due fasce distinte in base alla somma di euro assicurata:
- per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
- Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate (ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) , del presente decreto), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
L’applicazione di massimali o limiti di indennizzo, ove convenuto dalle parti, deve rispettare i seguenti principi (tre fasce):
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata, con la possibilità di far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in funzione delle classi di rischio per i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) , la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Nello specifico, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Si allegano i riferimenti normativi, in particolare il testo del decreto ministeriale 18/2025 pubblicato in Gazzetta e l’estratto della legge di bilancio 2024, commi 101-111, e una nota tenica predisposta da Ance in materia.
Allegato 1: NotaANCE_Obbligo_polizza_catastrofale
Allegato 2: Testo legge bilancio 2024, commi 101-111
Allegato 3: Dm 18-2025
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