INPS – CASSA INTEGRAZIONE – CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE – RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DAL 2025 – ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 20 GENNAIO 2025, N. 5
L’INPS, con circolare 20 gennaio 2025, n. 5 ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti contributivi disposte, a far data dal 1° gennaio 2025, dall’art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015, in materia di integrazioni salariali.
In particolare, l’INPS ha voluto precisare le istruzioni operative e contabili, in ordine all’applicazione delle disposizioni in argomento, concernenti, per quanto di interesse delle imprese edili, la riduzione, disposta dalla norma sopra citata al ricorrere di specifici presupposti, della contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD.
In effetti, l’art. 5 del decreto legislativo n. 148/2015 reca disposizioni in ordine all’assetto e alla misura del contributo addizionale, dovuto dal datore di lavoro che fruisca di trattamenti di integrazione salariale.
Solo per completezza, ricordiamo che la suddetta norma pone a carico dei datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
La Legge di Bilancio 2022 ha poi inserito, nell’impianto originario del citato art. 5, la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del contributo addizionale “… a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento”.
Per effetto di tale riduzione, il contributo in parola diviene pari:
- al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
In sostanza, la suddetta riduzione opera in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno ventiquattro mesi, decorrenti – precisa la circolare – dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.
Per la verifica dell’assenza di fruizione, nel biennio, da parte dell’impresa, di Cassa Integrazione, l’Istituto specifica che avrà riguardo alla matricola e a tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.
Inoltre, la circolare precisa che l’Istituto prenderà in considerazione l’ultimo periodo di trattamento salariale fruito a titolo di CIGO e/o CIGS o CIGD, anche nel caso in cui, in relazione a tali trattamenti, il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale per effetto di specifiche disposizioni di esonero (ad esempio, periodo di CIGO concessa alle imprese del nostro settore per eventi meteo).
Superfluo sottolineare come la scelta interpretativa percorsa dall’INPS sul punto sia fortemente penalizzante per le imprese edili, che rischiano di poter accedere alla riduzione contributiva con maggiori difficoltà delle altre aziende, penalizzate sul punto dal possibile utilizzo di Cassa per una causa integrabile che, per sua natura, risulta oggettivamente non evitabile, con interventi, spesso, minimi e di durata di pochi giorni se non addirittura di poche ore.
Per quanto concerne la modalità di determinazione dell’aliquota del contributo addizionale, la circolare chiarisce che sarà l’INPS, verificata l’assenza di giornate di integrazione salariale fruite per la totalità delle unità produttive facenti capo al medesimo soggetto datoriale, ad applicare l’aliquota del contributo addizionale nella misura ridotta.
Da ultimo, l’Istituto conferma, sotto il profilo meramente applicativo, i codici di versamento relativi al contributo addizionale per gli interventi di Cassa Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS) attualmente già in uso.
ALLEGATO: INPS Contributo addizionale CIGO
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