Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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10.02.2025 - lavoro

INAIL – TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO – VARIAZIONE – CONSEGUENTE MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI – CIRCOLARE 4 FEBBRAIO 2025, N. 7

Stante la decisione della Banca Centrale Europea di fissare al 2,90% il tasso di interesse, INAIL ha comunicato che, a decorrere dal 5 febbraio 2025, sono gravate dell’8,90%, su base annua, le rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori.

Ricadute sulla misura delle sanzioni civili in caso di omissione premiale

Allo stesso tempo, l’Istituto ha definito di innalzare al 8,40% la misura delle sanzioni civili, in caso di mancato o ritardato versamento di premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

La circolare, inoltre, ricorda che, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, la misura della sanzione è pari al 2,90%.

Ricadute sulla misura delle sanzioni civili in caso di evasione premiale

Nella diversa ipotesi di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, a decorrere dal 5 febbraio 2025, all’8,40%, su base annua; negli altri casi, essa sale al 10,40%.

Ricordiamo che la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ricadute sulla misura delle sanzioni in caso di procedure concorsuali

La circolare, da ultimo, rammenta come, per espressa previsione normativa, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni da ultimo citate possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Allegato: INAIL – Tasso di interesse – Circolare


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