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10.02.2025 - lavoro

INPS – TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO – VARIAZIONE MISURA – RICADUTE SU SOMME AGGIUNTIVE IN CASO DI EVASIONE O OMISSIONE CONTRIBUTIVA – CIRCOLARE 4 FEBBRAIO 2025, N. 34

A fronte della decisione del 30 gennaio 2025 della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, quindi, dal 5 febbraio scorso, è pari al 2,90%, l’INPS ha segnalato come tale variazione incida anche sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Ricadute sulle rateizzazioni contributive

Con circolare 4 febbraio 2025, n. 34, l’Istituto, in esito alle modifiche intervenute, ha comunicato che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 8,90% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dalla già citata data del 5 febbraio scorso.

Allo stesso tempo, l’Istituto chiarisce che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedente non subiranno modificazioni.

La circolare, inoltre, specifica che, sempre a decorrere dal 5 febbraio u.s., l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi è pari al tasso del 8,90% annuo.

L’Istituto precisa che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, tale nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.

Ricadute sulla misura delle sanzioni civili per omissioni contributive

La decisione della Banca Europea comporta la variazione anche della misura delle sanzioni civili. Di conseguenza, la circolare comunica che, nel caso di mancato o ritardato contributo di contributi o premi, tale misura è pari, sempre dal 5 febbraio u.s., all’8,40% in ragione d’anno.

La circolare ricorda che, al fine di favorire l’adempimento degli obblighi contributivi, il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 1° settembre 2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso, per la quale, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, la sanzione sarà calcolata nella misura del 2,90%.

Ricadute sulla misura delle sanzioni civili per evasioni contributive

Nella diversa ipotesi di evasione, invece, la circolare precisa che la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Peraltro, l’intervento del Legislatore, sopra riferito, ha interessato anche la fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.

Pertanto, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono ridotte all’8,40% in ragione d’anno, sempre che il versamento avvenga in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia.

Ove, invece, il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,40% in ragione d’anno.

Ricadute sulla misura delle sanzioni civili in caso di incertezze sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo

Con riferimento ai casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali pari, al momento, al 2% annuo, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Ricadute sulle sanzioni in caso di procedure concorsuali

la circolare conferma, da ultimo, il particolare regime sanzionatorio, previsto, sulla base di specifiche determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, per le imprese sottoposte a procedura concorsuale.

In estrema sintesi, l’INPS indica nel 2,90%, su base annua, la misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 5 febbraio 2025, in caso di procedure concorsuali, sempre che sia avvenuto l’integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Allegato: INPS – Tassi di interesse – Circolare


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