Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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10.02.2025 - lavoro

INPS – ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’ANNO 2025 – AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI IMPORTI E DELLE SOGLIE ISEE – PRECISAZIONI – CIRCOLARE 4 FEBBRAIO 2025, N. 33

L’INPS ha riepilogato, con la circolare in commento, le disposizioni, a valere per il 2025, riferite alla disciplina e al riconoscimento dell’Assegno Unico.

Preliminarmente, l’Istituto ricorda come, con la circolare 15 dicembre 2022, n. 132, sia stata comunicata l’erogazione d’ufficio dell’Assegno Unico, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi INPS risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità, per l’interessato, di presentarne una nuova.

Infatti, in applicazione del principio di semplificazione, le domande valgono anche per gli anni successivi a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l’inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l’Assegno per i figli maggiorenni.

Pertanto, per l’anno 2025, non è necessario che i lavoratori già percettori della misura presentino una nuova domanda di Assegno Unico, salvo la domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia, nel frattempo, decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Per contro, la circolare precisa che, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’anno 2025, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’Assegno viene, infatti, calcolato a partire dal mese di marzo 2025 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Peraltro, l’Istituto conferma che, laddove la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2025 vengono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2025, con la corresponsione dei relativi arretrati.

Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE

L’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede che i valori dell’Assegno, individuati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto legislativo, e le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In attuazione della citata normativa, considerato che nell’anno 2024 la variazione percentuale, calcolata dall’ISTAT, è stata pari a +0,8%, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l’Assegno e delle relative soglie ISEE sono rideterminati nei valori indicati nella tabella allegata alla circolare e, per completezza di informazione, riportata in calce anche alla presente nota

La circolare evidenzia, da ultimo, che, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni riportate nella già citata tabella (maggiorazioni per figli con disabilità, maggiorazione figli ulteriori al secondo, maggiorazione figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus secondo percettore di reddito) adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, continuano a sussistere in presenza di determinati requisiti una serie di maggiorazioni, dettagliatamente riportate nel corpo della circolare stessa, alla cui lettura, che non richiede particolari delucidazioni, rimandiamo.

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