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03.02.2025 - lavoro

INPS – TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA – REGIME CONTRIBUTIVO – MESSAGGIO 24 GENNAIO 2025, N. 285

L’INPS, con il messaggio 24 gennaio 2025, n. 285 è intervenuto fornendo chiarimenti in merito alla novità introdotta dal Collegato Lavoro in materia di apprendistato di primo livello (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n°01/2025 del 14/01/2025).

In particolare, l’articolo 18 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico) introducendo la possibilità, prima esclusa, di trasformare tale contratto, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi”.

Al riguardo l’Istituto ricorda che il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015, è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, per l’assunzione di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano “in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo” (cfr. l’art. 45, comma 1).

Pertanto, la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45 comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

– al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

– al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

– allo svolgimento di attività di ricerca;

– allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

L’INPS ricorda in proposito che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita “la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro […]”.

La medesima disposizione prevede altresì che “la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale”. La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello (cfr. l’art. 45, comma 3): per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo e per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 45, comma 3).

Con riferimento al regime contributivo, l’Istituto rinvia integralmente, anche per i casi di trasformazione di cui al comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, alla circolare n. 108 del 14 novembre 2018.

Inoltre, l’Istituto specifica che, come precisato con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 12/2019 del 20/4/2019), in relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

Infine, l’Istituto chiarisce che ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.

Allegato: Inps_Messaggio_285-2025


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