IVA AL 10% PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE – CRITERI DI APPLICAZIONE
Con la risposta all’interpello n. 261 del 17 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’aliquota IVA agevolata al 10% si applica esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tassativamente elencate nell’articolo 4 della legge n. 847 del 1964, come integrato dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971 e riprodotte nell’articolo 16 del Testo Unico sull’edilizia.
Tale agevolazione si estende anche alle prestazioni di servizi legate a contratti di appalto per la realizzazione delle suddette opere, secondo quanto previsto dal numero 127-quinquies della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Opere di urbanizzazione e assimilazioni
Le opere di urbanizzazione per le quali si applica l’aliquota agevolata comprendono interventi espressamente definiti dalla normativa edilizia. Inoltre, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, possono beneficiare della stessa aliquota anche le opere o impianti assimilati a quelli elencati nel citato numero 127-quinquies. Tali leggi specifiche richiamano esplicitamente la normativa urbanistica o prevedono direttamente l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Cessioni di beni
Il numero 127-sexies della Tabella A prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% anche alle cessioni di beni (escluse materie prime e semilavorate) destinati alla costruzione degli edifici elencati nel numero 127-quinquies. Tra questi edifici, secondo la circolare n. 1 del 1994, figurano scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, orfanotrofi e altre strutture con analoghe finalità collettive.
Edifici assimilati alle abitazioni e finalità collettive
La circolare n. 14 del 1981 aveva ampliato l’ambito degli edifici assimilati alle abitazioni includendo immobili con finalità analoghe. Tuttavia, successivi approfondimenti hanno permesso di estendere il beneficio fiscale anche a edifici destinati a istruzione, cura, assistenza e beneficenza, pur se non destinati esclusivamente a ospitare collettività. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3503 del 5 dicembre 1972, ha ribadito che i benefici fiscali devono essere applicati in base alle finalità di interesse collettivo perseguite dall’attività svolta negli immobili.
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